Imposte

La lettera d’intenti dribbla il versamento

di Benedetto Santacroce

La risoluzione 35/E/2017 di ieri, in vista dell’operatività dal 1° aprile della nuova disciplina del deposito Iva , fissa le regole per l’emissione e la gestione della lettera d’intenti che utilizza chi estrae i beni per non pagare l’imposta e specifica gli adempimenti che ha il depositario per lo svincolo della garanzia all’importatore .

Lettera d’intenti

La nuova formulazione dell’articolo 50-bis, comma 6, del Dl 331/1993, prevede che chi estrae dei beni dal deposito Iva, beni introdotti tramite cessione nazionale e destinati a essere utilizzati o commercializzati in Italia, deve assolvere l’imposta in modo diretto tramite il depositario. In effetti, quest’ultimo è chiamato dalla norma ad effettuare un versamento in nome e per conto di chi estrae.

La norma stessa prevede, però, che se chi estrae è un esportatore abituale, egli può, in luogo del pagamento, utilizzare la lettera d’intento avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972.

In questo caso, la risoluzione specifica che chi estrae, anche alla luce delle regole imposte dal 1° marzo dal provvedimento delle Entrate del 2 dicembre 2016 deve:

•compilare una dichiarazione d’intento per ogni estrazione indicando nel modello nella sezione «Dichiarazione» al campo «1» l’importo che verrà utilizzato;

•indicare nel modello quale destinatario della lettera d’intento il depositario , specificando il codice fiscale, la partita Iva e la denominazione del gestore;

•trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica;

•consegnare la lettera d’intenti e la ricevuta al gestore del deposito.

Il depositario, a sua volta, ha l’obbligo prima di estrarre le merci di riscontrare sul sito dell’agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione della lettera d’intenti.

A questo adempimento si ricorda, però, che la norma dell’articolo 50-bis del Dl 331/1993 non abbina alcuna responsabilità del depositario per l’eventuale splafonamento dell’esportatore abituale.

Svincolo della garanzia

L’estrazione dei beni per l’importatore che ha prestato la garanzia all’introduzione degli stessi può coincidere con il momento in cui tale garanzia viene svincolata. Sul punto l’agenzia delle Entrate, riprendendo alcune note delle Dogane del 2011, sottolinea che chi estrae deve produrre:

•la copia dell’ autofattura ovvero in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili ovvero copia dei registri Iva da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;

•dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegato un documento di identità di chi estrae attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione delle suddette fatture.

Lo svincolo della garanzia prestata all’introduzione è eventuale perché tale garanzia può essere utilizzata da chi estrae quale garanzia dell’estrazione. In questo caso però, come specificato dal decreto ministeriale 37 del 23 febbraio scorso, tale garanzia deve avere valore almeno per 6 mesi dal momento dell’estrazione. Quindi forse in alcuni casi sarà necessario adeguare la garanzia.

La risoluzione n. 35/E

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