La lettera d’intenti «soft» mette in moto altre semplificazioni
L’esportatore abituale può, a decorrere dal 25 maggio scorso utilizzare in dogana le lettere d’intento con maggiore flessibilità. In effetti, potrà pagare l’Iva all’importazione con il proprio plafond senza più dover presentare per ogni operazione una lettera d’intento singola, ma semplicemente presentando una sola volta una lettera d’intenti che grazie a un conto scalare e a un relativo protocollo di identificazione potrà coprire un insieme di importazioni consecutive.
La novità resa possibile grazie all’utilizzo della telematica e ad una rinnovata interoperabilità tra agenzie fiscali crea le condizioni anche per ulteriori facilitazioni per gli operatori che effettuano transazioni internazionali di beni.
Le autorità doganali, infatti, attraverso la gestione automatizzata delle informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali potranno consentire una più completa interazione tra utenti e uffici di sdoganamento e di controllo.
Le nuove regole, introdotte a seguito dell’emanazione del Dlgs 175/2014 hanno trovato i chiarimenti operativi, dapprima nella circolare 31/E/2014, nella circolare 6/E/2015 e nella risoluzione 38/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate e nelle note n 17631/15, 46452/15 e 58510/15 dell’Agenzia delle dogane.
In particolare, le lettere d’intento che dal 12 febbraio 2015 sono emesse dagli esportatori abituali devono, da questi ultimi, essere inviate all’Agenzia delle Entrate per essere inserite in una apposita banca dati. La banca dati persegue contestualmente più scopi nei confronti di diversi soggetti. Infatti, la banca dati deve:
-essere consultata prima della cessione da parte del fornitore dell’esportatore abituale che avrà ricevuto dall’esportatore stesso la lettera d’intenti e l’attestazione dell’invio della stessa all’Agenzia delle Entrate;
-essere utilizzata dalla stessa Agenzia delle Entrate per sviluppare forme di controllo più tempestive e mirate;
-costituire una fonte interattiva di informazione per l’Agenzia delle dogane che, generalmente, riceve le lettere d’intenti dagli esportatori abituali per assolvere al momento dell’importazione l’Iva che grava sui beni introdotti nell’unione Europea.
La semplificazione appena introdotta riguarda proprio le importazioni di beni da Paese terzo. Dal 25 maggio, infatti, gli importatori possono scegliere se sdoganare le partite di merce con tante lettere d’intento quante sono le dichiarazione doganali ovvero con un’unica dichiarazione cumulativa. La guida per la scelta del metodo prescelto, oltre ad essere identificabile nelle modalità di compilazione delle lettere d’intento, è identificabile direttamente nella dichiarazione doganale (DAU) con cui le merci entrano nel territorio dell’Ue. In particolare nel DAU a casella 44 l’operatore dovrà, secondo una specifica nomenclatura, inserire l’informazione che verrà utilizzata dal sistema per verificare la capienza del plafond disponibile che si ridurrà operazione per operazione attraverso un conto scalare ogni volta che si sdogana la merce. Con questo metodo è più facile per tutti il controllo del plafond c, quindi, il superamento dell’importo disponibile dovrebbe essere più difficile a verificarsi.