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La liquidazione della quota della Snc del de cuius è soggetta a tassazione separata

Senza requisito temporale, per la dichiarazione del reddito va utilizzato il quadro RH

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di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

In una Snc artigiana, composta da due soci con quote del 50% ciascuno, viene a mancare un socio. Gli eredi del socio defunto optano per la liquidazione della quota, non essendo interessati a subentrare in società. Gli eredi stessi, per espletare la pratica di successione, fanno pervenire al notaio la valutazione della partecipazione societaria in quanto vengono liquidati nel corso dell’anno con una cifra pari a 100mila euro. Il decesso è avvenuto nel 2019. Ora, in sede di dichiarazione redditi, va dichiarato questo importo percepito e se sì, in quale quadro?
F.G. – Padova

In ipotesi di recesso “tipico”, come quello prospettato nel quesito, da una società di persone, il reddito conseguito dagli eredi in seguito alla liquidazione della quota del de cuius, si qualifica quale reddito di impresa (sotto forma partecipativa), soggetto a tassazione separata (salvo opzione per quella ordinaria), da dichiarare nel quadro RM modello Redditi persone fisiche, a condizione che fra la costituzione della società e la comunicazione del recesso sia intercorso un periodo superiore a cinque anni (articolo 17, lettera l, del Tuir). In mancanza di questo requisito temporale, per la dichiarazione del reddito, che concorrerà alla formazione del reddito complessivo del contribuente, va utilizzato il quadro RH.

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