La malattia giustifica lo scostamento dai risultati di Gerico
È illegittimo l’
Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20505 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate invitava in contraddittorio una contribuente perché i
La contribuente ricorreva in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, una carente motivazione dell’accertamento e comunque un’omessa valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
La Suprema Corte ha rilevato che il collegio di appello non aveva minimamente affrontato l’incidenza della malattia rispetto ai risultati conseguiti. Occorreva, infatti, verificare se, come sostenuto fin dal primo grado dalla contribuente, i problemi di salute suoi e dei propri congiunti, avessero concretamente compromesso i risultati dell’esercizio. I giudici di legittimità hanno peraltro constatato che nonostante la documentazione medica fosse stata prodotta già in sede di contraddittorio, il conseguente avviso di accertamento non ne faceva alcuna menzione.
La decisione, seppur sintetica, appare interessante poiché conferma l’importanza di circoscrivere gli standards utilizzati quali gli studi di settore, al caso concreto. Vanno infatti verificati di volta in volta eventuali specifici fatti che possono aver interessato il periodo di imposta e, conseguentemente, aver influenzato il risultato dichiarato.
Oltre alla malattia, anche la maternità può giustificare lo scostamento: la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato (ordinanza n. 8706/2014) che rientra nella comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare al lavoro e quindi non sono applicabili gli standards.
Più in generale è stato anche precisato (sentenza n. 20278/2013) che la grave crisi personale, familiare e finanziaria, in cui versa il contribuente può essere un valido motivo per giustificare lo scostamento.
Peraltro, secondo un orientamento ormai consolidato è illegittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore che non motiva il rigetto delle difese prodotte in contraddittorio (Cassazione n. 12631/2017).