Controlli e liti

La mancata riscossione non salva dall’omesso versamento dell’Iva

Emissione della la fattura dopo l’incasso solo per prestazione di servizi

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Commette il reato di omesso versamento Iva l’imprenditore che non versa il tributo perché non ha incasso i corrispettivi dal cliente principale. Un possibile rimedio è l’emissione della fattura solo dopo aver incassato le somme. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 3281/2022.

Il tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una società per il reato di omesso versamento Iva (articolo 10 ter Dlgs 74/2000). L’indagato ricorreva così per Cassazione deducendo un vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato. Secondo la difesa il giudice aveva trascurato ogni valutazione sulla circostanza che l’omesso versamento fosse dipeso dal mancato incasso dei corrispettivi relativi alle fatture emesse.

I giudici di legittimità, ritenendo infondato il ricorso, hanno innanzitutto rilevato che la società non aveva adottato alcun tempestivo provvedimento per il recupero dei crediti, riferibili al principale committente. Tempestive iniziative sono infatti necessarie per giustificare una causa di forza maggiore.

La Cassazione ha poi precisato che il dolo nel reato di omesso versamento Iva prescinde dalla riscossione dei corrispettivi poiché il mancato adempimento del cliente rientra nell’ordinario rischio di impresa. In ogni caso, per evitare il reato si potrebbero stornare dai ricavi i corrispettivi non riscossi e comunque emettere la fattura solo dopo l’incasso. L’obbligo di versare l’Iva, infatti, non deriva dalla riscossione del corrispettivo, ma dall’emissione della fattura. Ne consegue così che il documento emesso prima del pagamento espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare l’imposta e, in caso di inadempimento, all’illecito. La decisione, che ha “suggerito” una soluzione in caso di mancato incasso, sembra trascurare che è fattibile solo per le prestazioni di servizi. Secondo la norma (articolo 6 Dpr 633/72), le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione per gli immobili ovvero alla consegna o spedizione per gli altri.

Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo.

Se prima di tali eventi o indipendentemente da essi è emessa fattura, o è pagato anche in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato. L’Iva diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate.

Va da sé, che ove si tratti di cessione di beni, l’impresa è obbligata all’emissione della fattura a prescindere dall’incasso, con la conseguenza che il mancato pagamento potrebbe impedire il versamento Iva.

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