Adempimenti

La mini-proroga dei versamenti rivoluziona le rate

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di Salvina Morina e Tonino Morina

La confusione fiscale è ai massimi livelli e spesso viene alimentata con proroghe emergenziali che, in alcuni casi, si rivelano poi delle proroghe beffa. A tempo scaduto, è arrivata infatti una mini-proroga per i versamenti a saldo 2016 e in acconto per il 2017, dovuti dai contribuenti titolari di reddito d’impresa. Il termine del 30 giugno è stato differito al 20 luglio 2017 dal Dpcm pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» . Lo slittamento è allo stesso giorno in cui è arrivato l’annuncio contenuto in un comunicato del ministero dell’Economia. Con il più classico dei «comunicati-legge» è stato perciò annunciato che, per i titolari di reddito d’impresa, compresi i collaboratori o i soci ai quali è attribuito il reddito dell’impresa o società partecipata, slitta al 20 luglio 2017 il termine per eseguire i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 e il versamento del primo acconto.

Le altre proroghe

Tenuto conto che la proroga riguarda i titolari di redditi d’impresa, si ricorda che sono tali anche quelli derivanti dalle attività agricole eccedenti il reddito agrario che vengono normalmente dichiarati nel quadro RD (agriturismo, allevamenti intensivi, attività connesse, produzione di energia elettrica).

Nel comunicato non si accenna al termine per i versamenti derivanti dalla dichiarazione Irap, ma, per analogia con le proroghe degli anni precedenti, anche i versamenti a saldo 2016 e a titolo di primo acconto Irap 2017, dovuti dai titolari di reddito d’impresa, dovrebbero beneficiare della proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2017. Così come dovrebbero beneficiare della proroga anche i versamenti dei contributi previdenziali e degli altri tributi collegati alla scadenza del versamento delle imposte sui redditi, compreso il saldo Iva 2016, per chi ha spostato il pagamento entro i termini per pagare le imposte sui redditi. I predetti contribuenti potranno eseguire i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, da ieri 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017.

Sono esclusi dalla mini-proroga i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, per i quali restano confermate le scadenze del 30 giugno, o dal 1° al 31 luglio 2017, con lo 0,40% in più.

Per i contribuenti interessati dalla mini-proroga, cambia anche il calendario delle rate, con rideterminazione degli interessi sulla base delle nuove scadenze, del 20 luglio, o dal 21 luglio al 21 agosto 2017, con lo 0,40% in più.

La restituzione dello 0,40%

La mini-proroga consentirà ai contribuenti, titolari di reddito d’impresa, che hanno pagato dal 1° luglio al 20 luglio con lo 0,40% in più, di recuperare la maggiorazione perché non più dovuta. Può essere il caso di un contribuente, titolare di reddito d’impresa, che, dovendo pagare 10mila euro di Irpef a saldo 2016, il 19 luglio 2017 ha versato 10.040 euro, cioè l’importo dovuto con la maggiorazione dello 0,40 per cento. In questo caso, può indicare la maggiorazione pagata e non dovuta, di 40 euro, nel quadro RX «risultato della dichiarazione», del modello Redditi persone fisiche, al rigo RX1 Irpef, a colonna 3 «eccedenza di versamento a saldo». Per gli eventuali acconti versati per il 2017 con lo 0,40% in più, non si deve indicare alcun importo nel modello Redditi 2017. Il “recupero” della maggiorazione versata e non dovuta può essere facilmente fatto, versando un minore importo a titolo di secondo acconto a novembre, o in sede di conguaglio delle imposte dovute per l’anno 2017, con il modello Redditi 2018.

Nel nuovo calendario delle rate, occorre distinguere i contribuenti tra titolari di reddito d’impresa, compresi i collaboratori o i soci ai quali è attribuito il reddito dell’impresa o società partecipata e, perciò, ammessi alla proroga, e non titolari di reddito d’impresa e, quindi, esclusi dalla proroga e per i quali valgono le vecchie scadenze ed il vecchio calendario delle rate.

Il Dpcm 20 luglio 2017 sulla proroga dei versamenti

Il nuovo calendario delle rate

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