Controlli e liti

La motivazione per relationem è consentita dallo Statuto

di Luca Benigni, Ferruccio Bogetti, Gianni Rota

La motivazione dell’avviso di accertamento “per relationem” è sempre legittima se si riferisce al Pvc di cui il contribuente ha già avuto legale conoscenza. Intanto il riferimento ad elementi di fatto riportati da altri documenti collegati all’atto impositivo è consentita dallo Statuto del contribuente. Poi la riproduzione del contenuto essenziale dei documenti richiamati deve solo permettere al contribuente e al giudice tributario di meglio individuare la motivazione dell’accertamento. Va pertanto rinviata la controversia al giudice di merito affinché valuti la fondatezza della pretesa una volta superato il presunto difetto di motivazione. Così la Cassazione n. 5183-2018 (Pres. Iacobellis, Rel. La Torre) depositata ieri.

La vicenda

Una Srl, sulla scorta dell’attività ispettiva della GdF, viene accertata dall’Amministrazione per gli anni dal 2007 al 2009 attraverso il ricupero a tassazione di maggiori Ires, Irap ed Iva. La contribuente si oppone ante la Ctp. In via preliminare gli atti impositivi sono da considerarsi nulli in quanto non è stata allegata tutta la documentazione riferita all’attività ispettiva della GdF. Nel merito la pretesa, non essendo motivata, è anche infondata. L’Amministrazione resiste. La motivazione degli atti per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel Pvc redatto dalla GdF è legittima in quanto è stato notificato al contribuente. Nel merito tutte le riprese a tassazione sono pertanto fondate. I giudici di merito accolgono la questione pregiudiziale sposando la tesi della contribuente e costringendo l’Amministrazione ad andare in Cassazione. Ma la Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata al fine di valutare la fondatezza nel merito del ricorso introduttivo.


La sentenza

La motivazione “per relationem”, ovvero con il solo riferimento ad elementi di fatto riportati da altri atti o documenti collegati all’atto impositivo notificato, come il PVC della GdF, è consentita dallo Statuto del contribuente, che nel prevedere l’allegazione ad opera dell’Amministrazione di ciascun documento richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Questo in quanto l’atto impositivo che riproduce il contenuto essenziale di ciascun documento richiamato in motivazione, ossia l’insieme di oggetto, contenuto e destinatario necessari e sufficienti per suffragare il contenuto del provvedimento adottato, deve mettere il contribuente e poi anche il giudice tributario in condizione di individuare le parti dell’atto richiamato in cui risiedono gli elementi della motivazione dell’atto impositivo successivamente notificato.

Cassazione, III sezione civile, ordinanza 5183 del 6 marzo 2018

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