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Violazione formale solo con una valutazione successiva

La sentenza 142 della Cassazione riapre il fronte sull’analisi dell’incidenza nell’attività di controllo

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di Marco Cramarossa

La Cassazione (sentenza 142 pubblicata il 5 gennaio 2022) torna a occuparsi della distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali, oggetto di specifica analisi da parte del principio di interpretazione 3 del Modulo 24 Accertamento e riscossione. La ricostruzione dei giudici di legittimità avviene all’interno del perimetro di un importante principio di diritto (di matrice unionale), in base al quale la violazione degli obblighi formali di contabilità, fatturazione e dichiarazione non impedisce l’insorgenza del diritto alla detrazione Iva, ferma restando la necessità dei requisiti sostanziali, mentre può incidere sull’esercizio del diritto allorquando non trovi espressione entro il tempo assegnato a pena di decadenza dal legislatore nazionale.

La Corte, nel caso di specie, ritenendo che le violazioni commesse non fossero attratte nella sfera delle violazioni meramente formali, in quanto avevano (quantomeno) inciso sull’esercizio delle attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, ha ripercorso i tratti caratteristici delle violazioni seguendo la diluizione della gravità delle stesse. In particolare, pur non esistendo una definizione positiva, operativamente le violazioni sostanziali incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento, aspetto che, invece, non caratterizza quelle formali che sono però di ostacolo all’azione di controllo.

Infine, le violazioni meramente formali, codificate dall’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997, non influiscono né sulla determinazione della base imponibile o sul versamento dei tributi né, al contempo, arrecano pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo.Peraltro, secondo la sentenza in commento, la distinzione tra violazioni formali e meramente formali può essere effettuata (solo) in base ad una valutazione astratta ex ante delle condizioni negative espresse da comma 5-bis dell’articolo 6. Con il principio di interpretazione, invece, si è affermato che, non essendo quest’ultima disposizione perfettamente sovrapponibile all’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000, occorre operare una valutazione ex post della concreta violazione del contribuente.

Motivo per cui si ritiene che l’apprezzamento del carattere meramente formale della violazione debba essere effettuato non in modo astratto, ma con riguardo alla specifica fattispecie concreta, alla luce dell’effettiva incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo. Si tratta, dunque, di fare affiorare il principio di non offensività trasfuso nella norma statutaria, intimamente correlato a quello di proporzionalità.

La Cassazione, invece, rilevando che la spettanza del diritto alla detrazione Iva - peraltro tardivamente esercitato nel caso esaminato - non comporta l’ineludibile annullamento delle sanzioni irrogate per le violazioni commesse, ha ritenuto queste ultime di natura formale in base a una mera valutazione ex ante. In generale, preme evidenziare che, a prescindere dallo specifico caso devoluto all’attenzione dei giudici, le argomentazioni della Corte in questa circostanza lasciano trasparire una insensibilità rispetto proprio a quella delicata, quanto fondamentale, attività di valutazione a posteriori della condotta violativa, che, al contrario, precedenti arresti giurisprudenziali hanno saputo ben valorizzare.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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