Imposte

La nomenclatura doganale consente l’aliquota Iva al 10% sui dispositivi medici

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di Francesco Manfredi

Iva 10% anche sui dispositivi medici, ma solo se compresi nella voce 3004 della nomenclatura combinata doganale. Sono le conclusioni dell’agenzia delle Entrate in una risposta a interpello 507/2019 del 10 dicembre, con cui viene precisato l’ambito di applicazione della disposizione interpretativa contenuta nella Legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) che colloca tra i beni con Iva 10% indicati al n. 114 della parte III della Tabella delle aliquote Iva anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

L’Agenzia aveva già affermato, con una circolare (8/E/2019) che si tratta di una norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.
In questo contesto si inserisce la risposta all’interpello in commento che esamina le ricadute applicative della novità introdotta dalla Legge di bilancio 2019. Il criterio distintivo per la classificazione all’interno della categoria dei prodotti assoggettabili ad aliquota ridotta sta, secondo l’Agenzia, nella puntuale individuazione della corretta categoria merceologica nell’ambito del nomenclatore tariffario doganale, di competenza esclusiva dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm).

L’Ufficio pertanto, per rispondere al quesito, riguardante una moltitudine di prodotti, ha richiesto un parere tecnico dell’Adm, la quale ha verificato per ciascun caso la corretta classificazione nell’ambito della voce doganale 3004 ed ha concluso che fra i prodotti assoggettabili ad aliquota del 10% rientrano prodotti del tipo:
protettivi e lenitivi negli stati irritativi della mucosa vaginale;
soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali;
indicati in caso di affezioni varie della mucosa vaginale;
crema proctologica per il trattamento dei discomfort anali.

In quanto, anche se commercializzati in Italia come dispositivi medici e non come medicinali, vengono classificati quali «Prodotti farmaceutici» e, in particolare, alla sottovoce 30049000 Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici.

Risultano invece esclusi, e pertanto sono assoggettabili ad aliquota ordinaria del 22% i prodotti:
indicati per il trattamento dei disagi originati da affezioni di varia natura interessanti il cavo orale;
soluzione fisiologica con caratteristiche d’isotonicità, a base di acqua termale salsobromoiodica;
lubrificante ed umettante, favorisce il ripristino della idratazione fisiologica dell’occhio;
gocce auricolari Soluzione acida idroglicerica a base di Calendula e D-pantenolo per l’igiene del condotto uditivo.

In quanto classificati dall’Adm nell’ambito del capitolo 33 della Tariffa Doganale «Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche».

Agenzia delle Entrate, risposta 507/2019

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