La nota di credito segue la non imponibilità dell’operazione di riferimento
In caso di un reso per non conformità della merce a seguito di una vendita non imponibile la nota va emessa senza Iva
La nota di credito deve essere emessa senza Iva, a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto Iva (Dpr 633 del 1972). Ciò si desume indirettamente anche dalla circolare 8/E/2003 con la quale l’agenzia delle Dogane ha chiarito, fra l’altro, che le note di variazione Iva in diminuzione emesse nell’anno successivo (nell’esempio proposto dal lettore: aprile 2022) riducono il plafond maturato nell’anno di emissione della fattura (novembre 2021). Di parere opposto è la Cassazione che ritiene che si debba ridurre il plafond dell’anno in cui la nota di credito è registrata (sentenza 2 luglio 2014, n. 15059). Entrambe le posizioni convergono sul fatto che la nota di credito debba seguire lo stesso regime di non imponibilità della operazione a cui si riferisce.
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