La nota di credito per una fattura non incassata
In caso di emissione di nota credito oltre i termini previsti dall’articolo 26, Dpr 633/1972 e con Iva indetrabile consente di dedurre dal redditol’importo.
Nel rispondere al quesito, si prescinde dall’indagine circa le motivazioni che hanno condotto ad emettere la nota credito e circa la rispondenza della stessa all’articolo 26, del Dpr 633/1972.
Per come si configura la situazione, la nota di credito si riferisce ad un ricavo del 2018 che viene stornato e quindi la contrapartita del credito verso cliente è una sopravvenienza passiva e non una perdita su crediti. Il lettore poi chiede se l’Iva relativa alla nota credito può essere considerata un costo deducibile. In merito è necessario rifarsi alle circolari 6/E/2009 e 25/E/2010.
La circolare 6/E/2009 afferma che il contribuente può considerare in deduzione quale costo l’Iva non detratta solo se tale mancata detrazione non sia dipesa da una sua scelta. La circolare in esame cita il caso specifico di un soggetto che non aveva richiesto l’emissione della fattura presso alberghi e ristoranti, ma si era limitato a richiedere ricevute fiscali (e contestualmente i soggetti emittenti non erano obbligati all’emissione della fattura): il contribuente quindi, per sua scelta, aveva deciso di non detrarre l’Iva, non richiedendo il rilascio di fattura.
In questo caso, l’amministrazione finanziaria ha negato la deduzione del costo in quanto la mancata detrazione è dipesa da una specifica scelta del contribuente. Con la successiva circolare 25/E/2010, però, l’agenzia delle Entrate ha assunto una interpretazione meno rigida delle norme, affermando che l’Iva può essere considerata in deduzione quale costo se il contribuente non ha considerato in detrazione l’Iva non per una sua libera scelta, bensì a seguito di valutazioni di convenienza economico-gestionali, cioè nel caso in cui l’onere amministrativo, per la registrazione ai fini Iva, superi il beneficio derivante dall’ammontare dell’Iva detratta.
L’agenzia delle Entrate ha inoltre specificato la necessità che sia rispettato il principio generale dell’inerenza del costo all’attività svolta. Sulla base delle indicazioni espresse dall’agenzia delle Entrate nei suddetti documenti di prassi, quindi, si può ritenere che il caso di emissione di nota credito oltre i termini previsti dall’articolo 26, Dpr 633/1972 e con Iva conseguentemente indetrabile, possa consentire di dedurre dal reddito tale importo.
Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5