Imposte

La nota di variazione anche all’esito della procedura concorsuale

Emissione posticipabile per l’iter avviato dopo il 26 maggio 2021

Possibile attendere l’esito della procedura concorsuale per emettere la nota di variazione per quelle avviate successivamente al 26 maggio 2021.

In un incontro con la stampa specializzata, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per coloro che scelgono di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione all’apertura della procedura concorsuale, ma abbiano deciso di attendere l’esito della stessa, in caso di piano di riparto infruttuoso che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, è possibile procedere con l’emissione della nota di variazione, in base al comma 2 dell’articolo 26 (e non più del comma 3-bis). Questo significa che l’amministrazione rifomula la causa di mancato pagamento collegato all’apertura della procedura con una delle condizioni previste dal l’articolo 26, comma 2, fra i quali risulta anche la risoluzione del contratto.

Con questa risposta, l’agenzia delle Entrate sembra cogliere la proposta presentata da Assonime con la circolare 17 del 7 giugno 2021 in merito alla opportunità di lasciare al contribuente la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura, evitandosi l’anticipazione del termine di decadenza del diritto al recupero dell’imposta.

Inoltre l’agenzia delle Entrate ha affrontato il medesimo tema con la risposta a interpello 50/2022, fornendo chiarimenti riguardo alle procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, ribadendo che, in questo caso, l’emissione delle note di credito richiede la conclusione infruttuosa delle medesime.

L’Agenzia ribadisce la necessità che la procedura sia iniziata e che il creditore si sia insinuato al passivo e, per procedere alla variazione, che tale procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale a dire, per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso, richiamando comunque esplicitamente il concetto che la facoltà di emettere la nota di variazione può comunque essere esercitata solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito.

Da tale momento decorrono i termini per poter esercitare la detrazione dell’Iva, previa emissione della nota di variazione, il cui dies ad quem è il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto, mentre il diritto a detrazione può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto e la nota di credito è stata emessa e registrata.

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