La risposta a interpello 126/2024 dell’agenzia delle Entrate chiarisce che la conversione di una procedura di concordato preventivo in fallimento non costituisce l’avvio di una nuova procedura concorsuale ma la continuazione di quella precedente. Pertanto, per l’emissione della nota di variazione, è necessario attendere l’esito infruttuoso del fallimento (si veda il precedente articolo «La nota di credito Iva attende la conclusione della vecchia procedura»).
Contesto normativo
Dal 26 maggio 2021, il decreto Sostegni...


