Imposte

La nota di variazione non limita la detrazione e non concorre al pro rata

Secondo l’interpello 488/22 gli acconti seguono il regime Iva dell’operazione per cui sono stati versati

L’emissione della nota di variazione in diminuzione è strettamente correlata all’operazione attiva originaria che viene stornata e non subisce limitazioni in ipotesi di pro-rata generale di detraibilità. L’agenzia delle Entrate con la risposta 488 chiarisce che sulla detrazione dell’Iva emergente dalla variazione in diminuzione, non incide il pro-rata generale di detraibilità, poiché si tratta di una variazione diretta di un’imposta già versata, riconducibile all’operazione imponibile.

Ne deriva che il soggetto attivo dell’operazione ha il diritto a recuperare l’Iva addebitata nella fattura originaria, mentre il committente registrerà una variazione in aumento nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

L’interpello riguardava il regime Iva applicabile in caso di pagamento di un acconto per un contratto in cui è prevista la realizzazione sia di operazioni imponibili che di operazioni esenti da Iva. L’Agenzia, chiarendo che gli acconti vanno assoggettati al medesimo regime Iva dell’operazione per la quale sono stati versati, precisa che l’acconto riferibile alle prestazioni di servizi imponibili sconterà l’imposta con aliquota ordinaria, mentre l’acconto riferibile alle prestazioni esenti andrà assoggettato al regime di esenzione.

L’allocazione del corrispettivo fra le due tipologie di servizi resi è rimessa alla scelta dell’istante, in base a criteri oggettivi e coerenti con gli accordi contrattuali. Accordi che prevedono peraltro che, qualora gli acconti versati risultino eccedenti rispetto all’ammontare dei corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese, è possibile procedere con l’emissione di una nota di variazione che, quindi, verrebbe emessa in base alle originarie pattuizioni contrattuali e come tale operata ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del decreto Iva.

Ebbene, una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, precisa l’Agenzia, l’esercizio del diritto alla detrazione resta subordinato alle condizioni imposte dall’articolo 19 del decreto Iva, ovvero il verificarsi del presupposto per l’emissione della nota e l’emissione stessa del documento. Chiaramente, l’aliquota da applicare nella nota di variazione sarà quella relativa all’operazione originaria. Nel caso di specie, si tratterà dell’emissione di una nota di variazione esente Iva, per gli acconti fatturati in regime di esenzione e di nota di variazione imponibile, per i restanti.

Collegando l’emissione della nota di variazione allo storno dell’originaria operazione imponibile, quindi alla rettifica dell’operazione attiva piuttosto che all’esercizio del diritto a detrazione, l’Agenzia chiarisce che la detrazione dell’Iva emergente dalla nota di variazione imponibile non resta incisa dal pro-rata generale di detraibilità.

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