Controlli e liti

La notifica della cartella al socio accomandatario della Sas sfugge alla decadenza

L’ordinanza 16698/2021 della Cassazione: l’accomandatario è comunque responsabile per i debiti fiscali della società in accomandita semplice

di Ivan Cimmarusti

Non scatta il termine di decadenza per la notifica della cartella al soci accomandatario per un debito della Sas (società in accomandita semplice). Quest’ultimo, infatti, nella natura di socio illimitatamente responsabile risponde comunque «per tutte le obbligazioni sociali».

Sono le conclusioni della sezione quinta civile della Cassazione (presidente Ernesto Luigi Bruschetta e consigliere-relatore Giuseppe Fichera) che, con l’ordinanza 16698/2021 depositata il 14 giugno, ha riformato la decisione della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna su un procedimento relativo a Iva non versata.

I giudici di secondo, in particolare, hanno ritenuto «che la notifica della cartella di pagamento nei confronti della società, non fosse idonea ad impedire la decadenza dalla potestà impositiva anche nei confronti» del socio accomandatario, dunque illimitatamente responsabile.

Sul punto la Cassazione ha riformato la decisione. I giudici della Suprema corte hanno precisato che la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale interrompe la prescrizione (prevista dall’articolo 1310 del Codice civile) anche nei confronti dei soci. Hanno aggiunto che la responsabilità solidale ed illimitata del socio, disciplinata dall’articolo 2291, comma 1, del Codice civile, sussiste anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di una espressa deroga alla disciplina vigente.

Per questi motivi, dunque, il socio accomandatario è tenuto al pagamento del debito a seguito dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società, senza che ci sia necessità di notificargli l’avviso di accertamento non impugnato, né la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notifica del solo avviso di mora, il quale ha sia funzione di precetto sia di atto impositivo.

La Cassazione, quindi, ritiene che «ha errato il giudice di merito nel ritenere che la cartella di pagamento concernente un debito della società, dove essere notifica – entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 25 del Dpr 602/1973 – anche nei confronti dei soci accomandatari illimitatamente responsabili, essendo questi ultimi responsabili per tutte le obbligazioni sociali, pure in difetto dell’esercizio del potere impositivo nei loro confronti, attraverso la notifica di una cartella di pagamento».

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