La notifica dell’atto fa scattare il conto alla rovescia per l’impugnazione
I termini per proporre il ricorso introduttivo davanti alle Commissioni tributarie decorrono esclusivamente dalla data di notifica dell’atto tributario. Intanto, in assenza di notifica dell’atto principale il contribuente può comunque contestare la pretesa nei confronti dell’amministrazione impugnando gli atti derivati. Poi rileva unicamente la conoscenza legale dell’atto attraverso la notifica in quanto, in sua assenza, deve ritenersi comunque lesa la sfera giuridica del contribuente. Così la sentenza 6095/13/2016 della Ctr Lazio (presidente e relatore Pannullo).
Il contenzioso
Un contribuente, dopo essere venuto a conoscenza nel 2014 dell’iscrizione ipotecaria operata il primo giugno 2009 su un immobile di sua proprietà, presenta il 14 febbraio 2014 al concessionario formale istanza di cancellazione. Non ricevendo alcuna risposta nei successivi novanta giorni egli propone poi ricorso ante la Ctp. L’ipoteca è illegittima in quanto il concessionario, pur in presenza del pagamento rateale del debito tributario, non ha mai notificato il gravame.
Ma il concessionario, in sede di costituzione, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il ricorso risulta infatti essere stato notificato il 6 giugno 2014, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 14 febbraio 2014, data in cui il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato. Nel merito poi non conta neppure la presunta mancata notifica dell’iscrizione ipotecaria in quanto il contribuente ne è comunque venuto a conoscenza successivamente. Il giudice di primo grado sposa la tesi del concessionario e dichiara inammissibile il ricorso.
L’appello
Il contribuente non demorde ed insiste per l’illegittimità del gravame. Non conta che il ricorso sia stato proposto dopo sessanta giorni dalla data di presunta conoscenza dell’iscrizione ipotecaria, decorrenti dal 14 febbraio 2014, in quanto il concessionario ha iscritto il gravame senza averlo preventivamente notificato.
Il concessionario resiste ma la Ctr, in riforma della sentenza impugnata, sancisce l’illegittimità dell’ipoteca ordinando altresì al Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alla sua cancellazione.
In tema di contenzioso tributario i termini per proporre il ricorso introduttivo dinanzi alle Commissioni tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla data di notifica dell’atto, in mancanza della quale l’interessato è libero di contestare la pretesa nei confronti dell’amministrazione impugnando gli atti derivati notificati successivamente a quello mai notificato.
Questo in quanto non contano le notizie acquisite dal contribuente bensì la conoscenza legale dell’atto che può derivare soltanto dalla sua notifica ed in assenza della quale può sempre ritenersi lesa la sfera giuridica del contribuente.
Ctr Lazio, sentenza 6095/03/2016