Controlli e liti

La notifica su Pec è inesistente quando il professionista ha cessato l’attività

La Ctr Piemonte: dopo la chiusura della partita Iva no alle notifiche sulla Pec anche se attiva

ADOBESTOCK

di Andrea Taglioni

È inesistente la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita nella Pec del professionista che ha precedentemente cessato la propria attività professionale. In questo caso, infatti, se ha chiuso la propria partita Iva, ma ha mantenuto l’indirizzo di posta elettronica certificata, le notifiche relative alla propria posizione fiscale non possono essere eseguite sulla sua Pec.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza n. 177 del 5 febbraio.

Ma procediamo con ordine. Il quadro normativo delle notifiche degli atti tributari attraverso la posta elettronica certificata ha subito, nel corso degli anni, svariate modifiche.
In sintesi, inizialmente, la possibilità di notifica telematica era stata prevista soltanto per gli atti emessi dall’agente della riscossione. Per quest’ultimo, a partire dal 1° giugno 2016, la notifica di qualsiasi atto della riscossione, ivi comprese le intimazioni, destinata a ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi poteva avvenire solo attraverso la posta elettronica certificata.

Con l’articolo 7quater del D.L. 193/16, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia eliminando l’obbligatorietà di notificare gli atti della riscossione esclusivamente tramite Pec e prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2017, che anche gli atti tributari possono essere notificati direttamente a mezzo Pec.

Con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 120768, del 28 giugno 2017, sono state emanate le regole per rendere pienamente operative le modalità di notifica nei confronti dei contribuenti, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, degli atti tributari e dell’agente della riscossione tramite Pec.

Questi soggetti, tuttavia, presentando l’istanza prevista dal provvedimento, possono manifestare la volontà di ricevere la notifica degli atti a mezzo Pec, all’indirizzo di cui è intestatario oppure all’indirizzo di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici era accaduto che l’intimazione di pagamento era stata notificata all’indirizzo Pec del contribuente nonostante, quest’ultimo, avesse cessato la propria attività professionale. Presupposto dell’intimazione erano delle cartelle di pagamento notificate mediante deposito di copia presso il Comune dove il contribuente risiedeva prima del suo trasferimento all’estero.

Nell’impugnare la sentenza che aveva accolto il ricorso del contribuente l’Ufficio eccepiva, in pratica, la legittimità e la regolarità del processo notificatori in quanto rispettoso della normativa vigente.

La Regionale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha innanzitutto rilevato come il ricorrente non era titolare di un’impresa individuale e che non svolgeva un’attività libero professionale avendo definitivamente posto fine all’attività di consulente agronomo con conseguente cessazione della propria posizione fiscale.

Sulla base di questa situazione di fatto, il venir meno dell’obbligo della Pec, per effetto della cessazione dell’attività, non consente all’Ader di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica rimasto attivo per eseguire le notifiche.

Ed è per questo che i giudici hanno ritenuto l’inesistenza giuridica della notifica effettuata nell’indirizzo Pec del contribuente anche per l’assenza di un’esplicita autorizzazione da parte dello stesso di ricevere gli atti con tale modalità.

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