Controlli e liti

La notifica postale è nulla se la firma sull’atto è digitale

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di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza


L’avviso di accertamento “cartaceo” notificato con le modalità ordinarie, ossia a mezzo posta, è nullo laddove questo risulti essere sottoscritto dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate in forma digitale, ossia con l’indicazione del nominativo “a stampa”. Questo è il principio di diritto sancito dalla Ctp di Vicenza (74/3/2018, presidente Giarrusso, relatore Riondino), secondo cui la possibilità di sostituire la “firma autografa” con l’indicazione del nominativo “a stampa” è prevista solo laddove gli atti impositivi siano stati emessi a seguito di controlli automatizzati e derivino, quindi, da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata. Al contrario, in assenza di tali controlli automatizzati, è necessaria la presenza della firma autografa del funzionario dell’Ufficio che ha emesso l’atto.

L’agenzia delle Entrate ha notificato ad una persona fisica un avviso di accertamento con il quale veniva determinato, in capo al contribuente, un maggior reddito con riguardo al periodo d’imposta 2011. Il contribuente ha provveduto ad impugnare tempestivamente l’atto impositivo, eccependo l’illegittimità dello stesso per diversi motivi, tra cui l’omessa sottoscrizione dell’atto firmato digitalmente, ma notificato in copia cartacea, in violazione dell’articolo 42, Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Nello specifico, il ricorrente ha rilevato la nullità dell’avviso di accertamento notificato in forma cartacea con le modalità ordinarie, poiché privo della firma autografa del funzionario sottoscrittore e recante unicamente la stampigliatura “firmato digitalmente”.
Nell’accogliere tale eccezione, i Giudici vicentini hanno evidenziato che la possibilità di sostituire la firma autografa con quella a stampa è possibile solo per gli atti «prodotti da sistemi informativi automatizzati e che derivino da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata», in conformità con quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, protocollo n. 2010/4114, del 2 novembre 2010, lettera c).

In presenza di una notifica ordinaria, ossia cartacea a mezzo posta raccomandata, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, Dpr n. 600/1973, il requisito essenziale per la validità dell’atto impositivo è che ricorra la firma autografa del funzionario dell’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto stesso; in caso contrario, l’atto impositivo è inesistente e privo di ogni effetto giuridico.
Ciò in quanto la notifica cartacea di un atto “firmato digitalmente” non consente, come invece avviene per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, di verificare le chiavi crittografiche del sottoscrittore, ossia la “paternità” dell’atto, nonché la conformità e la corrispondenza della copia analogica al documento informatico.
Muovendo da tali presupposti, la Ctp di Vicenza ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, rilevando il vizio insanabile del difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato e, per l’effetto, la nullità del medesimo, stante la non conformità dell’atto stesso al modello legale.

La sentenza n.74/3/2018 della Ctp Vicenza

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