La nuda proprietà di quote di controllo di una Srl pregiudica il forfettario se c’è diritto di voto
La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha modificato la disciplina dei contribuenti forfettari, anche per quanto riguarda i requisiti di accesso da parte dei contribuenti che possiedono delle partecipazioni in altre società. In particolare, a partire dal 2019, costituisce causa di esclusione la contemporanea partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario. La norma non fa espresso riferimento a ipotesi di quote detenute in diritto di usufrutto o in nuda proprietà, ma sottolinea quale condizione ostativa il fatto che tali quote in Srl siano di controllo, diretto o indiretto (che deve essere congiunta all’altra condizione dell’esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario). Si ritiene, tuttavia, che un’intepretazione logica possa essere quella di ritenere che se il nudo proprietario puo’ esercitare i diritti di voto sia assimilato al pieno proprietario, con la conseguenza che se la percentuale di voto è di controllo si puo’ verificare la causa di esclusione dal regime forfettario. Diversamente, se il nudo proprietario è privo di diritto di voto in assemblea, il possesso della quota in nuda proprietà dovrebbe essere irrilevante.
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