La nuova Comunicazione all’Enea è di fatto in vigore già dal 1° maggio 2022
La Comunicazione «semplificata» potrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il sismabonus
La Comunicazione «semplificata» all’Enea, introdotta nel 2018 e oggi richiesta solo per il «bonus elettrodomestici» e per gli interventi del «bonus casa», che «comportano» il «risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia» (strutture edilizie, infissi, impianti tecnologici, compresi fotovoltaico, accumulo e building automation), potrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il sismabonus (ordinario o super), all’acquisto dei mobili e a tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico. È stato infatti pubblicato il 30 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 100 il decreto 30 aprile 2022, n. 36, contenente le «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)», che all’articolo 24 ha modificato l’articolo 16, comma 2-bis, del Dl 63/2013.
Nuovo scopo: Pnrr
Ora il nuovo articolo 16, comma 2-bis, del Dl 63/2013, in vigore dal 1° maggio 2022, prevede che la nuova Comunicazione all’Enea debba «garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», pertanto dovrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il super sismabonus del 110%, oltre che agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, se trainati al 110% dal super sismabonus.
Il monitoraggio
Inoltre, considerando che lo scopo di questa Comunicazione non sarà più solo il «monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito», ma sarà il più generale «monitoraggio degli interventi» dell’articolo 16 del Dl 63/2013, dovrebbe comprendere anche tutti gli interventi di cui all’articolo 16,che non incidono sul risparmio energetico, come per esempio:
• gli interventi agevolati con il sisma bonus ordinario;
• l’acquisto dei mobili;
• tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico.
La conferma dell’estensione della Comunicazione anche al sismabonus arriva anche dalla rubrica dell’articolo 24 del Dl 36/2022, che ha modificato l’articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013: «Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’Enea».
Decorrenza
La norma non specifica da quando queste informazioni dovranno essere inviate all’Enea, ma va ricordato che nel 2018 la Comunicazione «semplificata» all’Enea dei dati del «bonus casa» e del «bonus elettrodomestici», introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), della legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha interessato tutti gli interventi che sono terminati da questa data in poi. Per analogia, quindi, la nuova Comunicazione potrebbe interessare tutti gli interventi che sono terminati dal 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 36/2022) in poi.
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Luca De Stefani
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