La nuova disciplina della Sabatini bis apre alle Pmi estere
Sono scattate il primo gennaio scorso le nuove regole per la
Tra le novità introdotte, si segnala la possibilità di ammissione alle agevolazioni anche delle imprese estere con sede in uno Stato della Ue (e senza sede operativa in Italia). Al momento dell’inoltro della dichiarazione di chiusura dell’investimento, l’impresa estera dovrà attestare l’avvenuta attivazione della sede operativa, oggetto di investimento, all’interno del territorio nazionale con conseguente iscrizione al registro delle imprese.Gli investimenti, si ricorda, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda (per il settore agricolo, dopo il provvedimento di concessione). La nuova circolare richiama in pieno il concetto di “avvio” espresso dalla recente normativa comunitaria. È tale, la data di inizio dei lavori di costruzione, la data del primo impegno giuridicamente rilevante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Non costituisce avvio, invece, l’acquisto del terreno e i lavori preparatori (richiesta di permessi o realizzazione di studi di fattibilità).
Restano sostanzialmente immutati i programmi finanziabili. La circolare fornisce, al riguardo, solo alcuni dettagli, al fine di rendere coerente la definizione degli investimenti agevolabili con la nuova terminologia utilizzata a livello comunitario. La creazione di una nuova unità produttiva o l’ampliamento di un’unità produttiva già esistente devono essere intesi come «installazione di un nuovo stabilimento» e «ampliamento di uno stabilimento esistente». La diversificazione della produzione di uno stabilimento deve comportare l’introduzione di prodotti nuovi aggiuntivi. Il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo deve essere interpretato come «trasformazione radicale» dello stesso. L’acquisizione di attivi connessi ad un’unità produttiva esistente è ammissibile in presenza di specifiche condizioni. Le imprese interessate agli aiuti dovranno, inoltre, utilizzare la nuova modulistica resa disponibile nella specifica sezione del sito ministeriale.
Si segnala, infine, che, in sede di erogazione, la dichiarazione di ultimazione dell'investimento, così come la richiesta completa di erogazione della prima quota del contributo in conto interessi, potrà essere firmata, là dove mancante il collegio sindacale, oltre che da un revisore legale dei conti anche da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.