Controlli e liti

La pace fiscale discrimina chi paga fino a ottobre e poi rientra nel condono

La sanatoria penalizza chi versa gli importi dovuti

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L’incrocio tra il condono con lo stralcio dei carichi fino a 5mila euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 e la ripresa dei versamenti per le rate - rimaste sospese per l’emergenza Covid - della pace (rottamazione ter e saldo e stralcio) possono portare a disparità di trattamento a discapito dei contribuenti che verseranno prima della cancellazione (si veda quanto già anticipato sul Sole 24 Ore del 24 luglio).

Considerato, infatti, che l’annullamento dei debiti avverrà entro il 31 ottobre 2021, il rischio è che questa data possa penalizzare i contribuenti che nel frattempo pagheranno le rate della rottamazione e del saldo e stralcio, in scadenza prima del 31 ottobre 2021. Anche perché è espressamente stabilito che restano definitivamente acquisite le somme versate prima della data dell’annullamento.

In base all’articolo 1-sexies del Dl 73/2021 (decreto Sostegni bis), che ha rimodulato i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio, il pagamento delle rate non pagate sarà considerato tempestivo se fatto entro:

O il 31 luglio 2021, che si sposta al 2 agosto, per le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

O il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

O il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

O il 31 ottobre 2021, che si sposta al 2 novembre, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

O il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Per questi versamenti, è applicabile la “tolleranza” di cinque giorni come prevista ordinariamente per le altre rate. In particolare, per la rata che era in scadenza il 2 agosto, a causa dei sabati e delle domeniche, l’ultimo giorno utile per perfezionare il versamento ed evitare la decadenza è lunedì 9 agosto.

Tenuto conto che l’annullamento dei carichi a ruolo fino a 5mila euro sarà fatto alla data del 31 ottobre 2021, per evitare disparità di trattamento che possano penalizzare i contribuenti che pagheranno alcune delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio prima del 31 ottobre 2021, è indispensabile che vengano ulteriormente prorogate le scadenze precedenti tale data.

Inoltre, così come venne stabilito per l’annullamento dei debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 si dovrebbe “copiare” la norma (articolo 4, comma 2, del Dl 119/2018) in base alla quale le somme versate, che rientrano nell’annullamento, sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento. Oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. O ancora, in assenza anche di questi ultimi, devono essere rimborsate. In questo modo si garantirebbe il rispetto per chi ha pagato prima.

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