La plusvalenza del fondo non si può compensare con le perdite delle azioni
A seguito della (ulteriore) modifica apportata all'articolo 26 - quinquies Dpr 600/1973, a decorrere dal 24 aprile 2014, i risultati positivi conseguiti in relazione alla partecipazione ad un fondo comune di investimento sono considerati redditi di capitale (comma 1, lettera g , articolo 44 del Tuir, Dpr 917/1986) e come tali non suscettibili di essere compensati con minusvalenze inquadrate nella categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir, attesa la “disomogeneità impositiva” che intercorre fra le due categorie reddituali.
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