La plusvalenza per la cessione del capannone può essere suddivisa in due quote: nel 2019 e nel 2020
Nella dichiarazione relativa al 2019 la quota del 50% della plusvalenza va indicata nel rigo RF7 tra le variazioni in aumento mentre nelle variazioni in diminuzione nel rigo RF34 va indicato l’importo totale della plusvalenza
La risposta è affermativa: ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 del Tuir le plusvalenze realizzate, diverse da quelle relative alle plusvalenze esenti derivanti dalla cessione di partecipazioni pex, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Pertanto il lettore può suddividere la plusvalenza in due quote uguali e assoggettarle a tassazione nel 2019 e nel 2020. Nella dichiarazione relativa al 2019 la quota del 50% della plusvalenza va indicata nel rigo RF7 tra le variazioni in aumento mentre nelle variazioni in diminuzione nel rigo RF34 va indicato l’importo totale della plusvalenza.
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