La polizza dell’asseveratore deve avere un massimale almeno di 500mila euro ed essere retroattiva
Bonus edilizi
L’articolo 119, comma 14, del decreto legge 34/2020 attualmente vigente dispone che i tecnici asseveratori «stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultra attività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)». In assenza di chiarimenti ufficiali di prassi - che sarebbero invece quanto mai necessari, stante la complicata formulazione testuale utilizzata dal legislatore - si ritiene, per rispondere al lettore, che, considerato il tenore delle disposizioni sopra riportate, qualora il tecnico abbia già la disponibilità di un’assicurazione professionale, l’obbligo imposto dal comma 14 dovrebbe ritenersi soddisfatto se tale polizza rechi puntualmente tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportate. Diversamente, si renderà necessaria la stipula di una polizza assicurativa dedicata, con le caratteristiche previste dallo stesso comma 14 già sopra menzionate.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5