Iva

Reverse charge: non si applica ai prodotti semilavorati auriferi

 

Il regime di inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 5, Dpr 633/1972, si applica alle cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati (come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, Dpr 150/2002), ma non anche alle cessioni di prodotti finiti.

Non rientrano nella nozione di semilavorati quei prodotti – quali mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni, ecc. – destinati a successivi interventi di assemblaggio e/o incastonatura. Un semilavorato è un prodotto che non ha una funzione specifica e che necessita di un’ulteriore fase di lavorazione o trasformazione prima di essere utilizzabile dal consumatore finale (Dlgs 211/2024).

I beni proposti dall’istante sono destinati esclusivamente all’assemblaggio e alla montatura, e non richiedono una vera e propria trasformazione o lavorazione dell’oro. Ne deriva che all’acquisto o all’importazione di tali manufatti auriferi non si applica il regime di reverse charge; l’imposta, dunque, va assolta con le modalità ordinarie.

Nello stesso senso si sono già espresse l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 161/E/2005, dedicata al caso delle montature di anelli o delle chiusure per collane e bracciali, e più di recente la Cassazione con l’ordinanza 4 agosto 2025, n. 22483.

Iva

Liquidazione societaria: detrazione dell’Iva su fatture per prestazioni professionali

 

Una società, che svolgeva un’attività esente da Iva, è stata posta in liquidazione. La domanda posta all’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità di detrarre l’Iva sulle fatture ricevute da professionisti per prestazioni inerenti all’attività liquidatoria (servizi legali e professionali per la gestione di contenziosi tributari e per il recupero crediti). Infatti, con l’inizio della fase di liquidazione, la società ha cessato la sua precedente attività esente, rendendo applicabile il regime fiscale ordinario che permette la detraibilità del tributo. Ciò in quanto:

- la fase di liquidazione è parte dell’attività d’impresa: la messa in liquidazione non interrompe automaticamente l’attività aziendale, ma ne costituisce l’ultima fase;

- la detrazione spetta nel rispetto del principio di inerenza (articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972): il diritto alla detrazione dell’Iva si applica se i beni e i servizi acquistati sono strettamente collegati e strumentali all’attività del soggetto. E le prestazioni di recupero crediti e l’assistenza legale rientrano tra le prerogative della fase di liquidazione, poiché necessarie per definire i rapporti pendenti;

- l’attività esente è cessata: con l’inizio della liquidazione la società ha cessato la sua precedente attività esente, rendendo applicabile il regime fiscale ordinario che permette la detraibilità dell’Iva.

Irpef

Compensi per noleggio tramite piattaforma: niente ritenuta d’acconto

 

Non si applica la ritenuta d’acconto, di cui all’articolo 25-bis, Dpr 600/1973, al pagamento dei compensi percepiti da una società per l’attività di noleggio di beni tramite piattaforma digitale. La norma, infatti, fa un’elencazione tassativa (cfr. circolare ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24/8/845) delle fattispecie contrattuali che danno luogo a compensi assoggettati alla ritenuta. In particolare, la disposizione normativa riguarda esclusivamente provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

L’istante è una società che si obbliga nei confronti dei propri partner a:

- realizzare un sito web, secondo il layout e la personalizzazione da loro richiesta, da utilizzare per l’attività di noleggio online e per la vendita di seconda mano dei prodotti;

- concludere con i clienti, in nome proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma.

Con cadenza mensile i partner emettono fattura nei confronti della società per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto di quanto dovuto alla società stessa.

Secondo l’agenzia delle Entrate, anche se l’attività in esame presenta alcuni tratti affini al mandato senza rappresentanza, essa non può essere assimilata ai rapporti tipizzati indicati dal legislatore, con la conseguenza che i compensi da essa derivanti non sono assoggettabili a ritenuta d’acconto.

Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale: cause di esclusione e di cessazione

 

Con nuove Faq l’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni circa le cause di esclusione e di cessazione dal Cpb per i professionisti associati e le società tra professionisti.

Le lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 21, comma 1, Dlgs 13/2024 – introdotte dal Dlgs 81/2025, ed operanti per i soggetti che aderiscono al Cpb dal 13 giugno 2025 – disciplinano, rispettivamente:

- i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi da lavoro autonomo e partecipato contemporaneamente a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se il contribuente e l’associazione aderiscono entrambi al Concordato per gli stessi periodi d’imposta;

- le associazioni o società tra professionisti che non hanno aderito al Concordato per gli stessi periodi d’imposta, determinando l’esclusione anche per i singoli soci che dichiarano redditi di lavoro autonomo.

Di seguito si riportano i chiarimenti dell’agenzia:

- un associato con partita Iva che non ha aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 può aderire a quello successivo (Cpb 2025-2026), a condizione che l’associazione professionale rinnovi la propria adesione per il periodo d’imposta 2026;

- se gli associati hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025, anche lo studio professionale può aderire al Cpb 2025-2026, sempre a condizione di rinnovare la propria adesione;

- in entrambi i casi sopra indicati, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati costituisce una causa di cessazione della procedura. In breve, lo sfasamento temporale che potrebbe delinearsi per effetto delle opzioni per il Cpb effettuate per bienni diversi in capo a soggetti distinti (associazione e associati), può eventualmente influire sulla durata del Concordato ma non costituisce una causa di blocco per l’accesso al Cpb;

- qualora uno dei partecipanti allo studio sia escluso dall’applicazione degli Isa nell’anno precedente, non opera una causa di esclusione dall’adesione da parte dello studio e degli associati, a condizione che siano rispettati i requisiti e che l’esclusione Isa riguardi solo specifiche cause soggettive per quell’annualità;

- una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024-2025 e che nel 2024 cede un ramo d’azienda non incorre in una causa di cessazione dal regime (articolo 21, lettera b-ter, Dlgs 13/2024), in quanto la norma fa riferimento esplicito a società ed enti, non alle imprese individuali.

Agevolazioni

Impianti a fonte rinnovabile innovativi: modifiche al decreto sugli incentivi

Avviso ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 24 settembre 2025

 

Viene resa nota la pubblicazione del decreto Mase di concerto con il Masaf 7 agosto 2025, rubricato «Modificazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024», che contiene disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

In particolare, il modificato articolo 14, comma 1, lettera c) del Dm da ultimo citato anticipa al 31 dicembre 2025 (precedentemente era il 31 dicembre 2026) la redazione della relazione di valutazione intermedia, nel piano di valutazione di dettaglio.

Inoltre, viene sostituito il comma 3 dello stesso articolo 14, precisando che all’Arera è affidata la definizione delle modalità di copertura dei costi correlati tramite le componenti tariffarie dell’energia elettrica.

Gli incentivi riguardano gli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Il Dm in esame entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: pertanto, esso è in vigore dal 25 settembre 2025.

Dichiarazioni annuali

Sistema tessera sanitaria: termine annuale per l’invio dei dati 2025

 

Per gli anni dal 2021 al 2024 è stato previsto l’invio semestrale dei dati al Sistema tessera sanitaria (31 gennaio e 30 settembre, rispettivamente, per le spese sostenute nel periodo gennaio-giugno e nel periodo luglio-dicembre). Per l’anno 2024 si vedano l’articolo 12, Dlgs 1/2024 (decreto Adempimenti) e il Dm 19 ottobre 2020, come modificato dal Dm 8 febbraio 2024.

A partire dai dati delle spese sanitarie relative al 2025, il medesimo articolo 12, Dlgs 1/2024, come modificato dall’articolo 5, Dlgs 81/2025 (decreto Correttivo della Riforma fiscale), ha nuovamente previsto l’invio con cadenza annuale. L’invio semestrale non riguarda le spese veterinarie, per le quali è fissato un invio con cadenza annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute (articolo 2, comma 2, Dm 8 febbraio 2024, che ha modificato l’articolo 7, Dm 19 ottobre 2020).

La nuova periodicità è proprio l’oggetto del quesito posto all’agenzia delle Entrate, ossia qual è la scadenza per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2025. L’agenzia ricorda che, come detto sopra, a partire dalle spese riferite all’anno 2025, l’invio dei dati ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12, Dlgs 1/2024, sostituto dall’articolo 5, Dlgs 81/2025. È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025, previsto dal Dm 8 febbraio 2024, per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025. La nuova scadenza sarà fissata con apposito decreto e ne sarà data evidenza sul portale Sts.

Locazioni

Cedolare secca: ribadito il no del Fisco per le locazioni alle imprese

Interrogazione parlamentare 25 settembre 2025, n. 3-02159

 

L’Amministrazione finanziaria ribadisce il proprio pensiero secondo cui non è ammesso per il locatore avvalersi del regime della tassa piatta (articolo 3, Dlgs 23/2011) relativamente alle abitazioni utilizzate dai dipendenti o dai clienti di un’impresa (circolari 26/E/2011, paragrafo 1.2 e 12/E/2016, paragrafo 3.2; si veda anche l’interrogazione parlamentare 26 marzo 2025, n. 5-03773).

Secondo il Fisco, la giurisprudenza – anche di legittimità (Cassazione n. 12395/2024, nn. 12076 e 12079/2025) – non ha debitamente valorizzato la previsione contenuta nel comma 6 della norma citata, ove si esclude dal regime agevolato le «locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni». I giudici ritengono che questa esclusione si riferisca al solo locatore, restando invece irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all’attività professionale del conduttore.

Neppure sarebbe valorizzata la disposizione contenuta nel successivo comma 6-bis che ammette la cedolare secca a certe condizioni per le cooperative; il che escluderebbe l’agevolazione alle altre imprese.

Pertanto, il Governo – visti gli effetti sul gettito statale di questo orientamento, non più isolato – prenderà gli opportuni provvedimenti; in primis chiederà l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.

Società

Comunicazione della Pec: nessun termine per le società già costituite al 1° gennaio 2025

Orientamenti della Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato 25 settembre 2025

 

Circa l’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 860, legge 207/2024), di comunicazione della Pec degli amministratori (anche senza deleghe) di imprese costituite in forma societaria, viene precisato che:

- l’obbligo ricorre al verificarsi di entrambe le condizioni, ossia deve trattarsi di attività d’impresa (quindi sono esclusi gli altri soggetti, come le Stp, le Sta, le società di mutuo soccorso, ecc.) svolta in forma societaria (quindi sono esclusi i consorzi, le reti di imprese, salvo, per queste ultime, quelle con soggettività giuridica che, quindi, si iscrivono presso il Registro delle Imprese; cfr. Nota Mimit 43836/2025);

- l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025 e relative a società costituite da tale data o già costituite a tale data. In quest’ultimo caso, la comunicazione non prevede un termine di scadenza (diversamente da quanto sostenuto dalla nota Mimit 25 giugno 2025, n. 127654, che ha fissato il termine al 31 dicembre 2025);

- l’indirizzo digitale (avente valore al pari del domicilio di cui all’articolo 43 del Codice civile) deve consistere in un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata e valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Non è possibile utilizzare quello di un’altra società o quello di un altro amministratore. È, invece, possibile utilizzare il medesimo indirizzo digitale (personale) per le cariche ricoperte in diverse società e quello della società nella quale viene ricoperta la carica (domicilio speciale, ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile).

Servizi telematici

Dati catastali: dal 24 settembre operativo il nuovo servizio online per la rettifica

 

Dal 24 settembre 2025, cittadini e soggetti delegati possono utilizzare il nuovo servizio telematico «Istanza rettifica dati catastali», che va a sostituire il servizio telematico «Contact Center» (la dismissione di quest’ultima piattaforma verrà annunciata con apposito comunicato), per correggere o precisare online i dati catastali. Le modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica di tali dati sono state precisate dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento 2 aprile 2025.

La nuova applicazione consente di correggere o aggiornare i dati catastali relativi ai beni immobili situati sul territorio nazionale, fatta eccezione per quelli nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le modifiche possono riguardare sia l’immobile sia il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Al fine di fruire del servizio occorre autenticarsi per l’accesso all’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate. Terminata la procedura, il richiedente verrà informato dell’esito dell’istanza attraverso il rilascio di apposite ricevute, che verranno inviate anche via e-mail all’utente. Eventuali pagamenti dell’imposta di bollo, potranno essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA.

Rimane sempre possibile presentare le istanze di rettifica dei dati catastali agli Uffici provinciali, attraverso le modalità ordinarie.

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