Iva
Restituzione dell’Iva in ipotesi di frode: precisazione
L’agenzia delle Entrate ha ripubblicato, in data 7 ottobre 2025, la risoluzione in oggetto al fine di precisare le situazioni in cui viene meno il diritto alla restituzione dell’Iva ai sensi dell’articolo 30-ter, Dpr 633/1972.
Nel documento di prassi si era affermato che la restituzione dell’imposta non è ammessa quando il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato a seguito di accertamento. Ora – in linea con quanto affermato nella precedete risposta 66/2024 (riqualificazione del contratto di appalto in una mera somministrazione di manodopera) – l’agenzia precisa che il diniego alla restituzione opera quando la riclassificazione del contratto avviene «in un contesto di frode».
Iva
Dipendenti che svolgono cariche elettive: fuori campo Iva il rimborso
I rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che svolgono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva né costituiscono prestazioni di servizi.
Si ricorda che gli articoli 79 e 80, Dlgs 267/2000 garantiscono il diritto degli eletti a cariche pubbliche di assentarsi dal lavoro e stabiliscono che i relativi permessi retribuiti siano erogati dal datore di lavoro e rimborsati a quest’ultimo dall’ente pubblico coinvolto.
In relazione al regime fiscale, non rileva il fatto che, dal 2025, sia venuta meno l’esclusione da Iva per prestiti e distacchi di personale di cui all’articolo 8, comma 35, legge 67/1988, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19 (articolo 16-ter, Dl 131/2024).
L’agenzia delle Entrate chiarisce che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte» (articolo 3, Dpr 633/1972). Secondo la giurisprudenza unionale, detto requisito oggettivo si ravvisa quando è rilevabile una correlazione tra l’erogazione di denaro e l’attività svolta (circolare 5/E/2025); in caso contrario il presupposto è da ritenersi escluso.
Nel caso in esame, manca il ritorno economico del datore di lavoro e, inoltre, il lavoratore non presta attività per il Comune presso cui svolge la carica elettiva.
Le somme in questione, anche se corrisposte con riferimento alle retribuzioni e assicurazioni per le assenze da servizio dei lavoratori, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte del distaccatario a favore del distaccante. Il rimborso rappresenta, piuttosto, uno strumento che consente al cittadino eletto di espletare il proprio mandato usufruendo dei necessari permessi senza però gravare sul datore di lavoro.
Inoltre, non è rilevabile un nesso di reciprocità tra le prestazioni delle due parti coinvolte, ossia tra gli importi erogati dal Comune e la prestazione resa dalla controparte, ossia il datore di lavoro.
Bollo
Comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte della Pa all’Inail: esenzione da imposta
L’istanza di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso presentata da una Pubblica amministrazione datore di lavoro all’Inail, per via dell’obbligo sancito dall’articolo 71, comma 11, Dlgs 81/2008, è esente da bollo.
In linea generale, l’agenzia delle Entrate ricorda che è dovuta l’imposta nella misura di 16 euro per le «istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell’indennità prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n.162».
Nel caso in esame, l’esenzione si fonda sulla natura meramente comunicativa dell’adempimento volto ad alimentare una banca dati, ancorché l’Inail non possa essere annoverato tra le Amministrazioni dello Stato (risoluzione 179/E/2008), non potendo quindi beneficiare – come invece paventato dall’istante – dell’esenzione di cui all’articolo 16 della Tabella allegata al Dpr 642/1972. La comunicazione, infatti, non è relativa alla tenuta di pubblici registri o all’invio di una istanza volta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Redditi d’impresa
Rinuncia ai crediti da parte di soci non residenti: non costituisce sopravvenienza attiva
Secondo l’Associazione italiana dottori commercialisti non costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis del Tuir, la rinuncia ai crediti effettuata da soci non residenti di una società residente in Italia. Con l’effetto che non è necessaria la comunicazione del valore fiscale del credito, sia per i crediti originariamente sorti in capo al socio stesso (quindi per i crediti diversi da quelli acquistati presso terzi) sia per quelli acquistati presso terzi. In tale ultimo caso, infatti, l’eventuale svalutazione del credito in capo al creditore non avrebbe avuto effetti di natura fiscale nell’ordinamento interno. In tal senso si è espressa anche Assonime nella circolare 28 giugno 2017, n. 17, paragrafo 2.4. Contraria, invece, l’Amministrazione finanziaria (risposte 887/2021 e 138/2022).
Si ricorda che la norma dell’articolo 88 citato prevede che, per le società, l’importo del credito cui il socio rinunci costituisca sopravvenienza attiva per l’eccedenza rispetto al relativo valore fiscale. Il legislatore non intende detassare la sopravvenienza attiva in capo alla società se il creditore/socio aveva svalutato (e dedotto fiscalmente) il valore del credito. Allo scopo si attestare il valore fiscale del credito è richiesto che il socio rilasci alla società apposita comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore fiscale si considera pari a zero e, pertanto, l’intero importo oggetto di rinuncia costituisce sopravvenienza imponibile.
Lo scopo di questa norma è quello di evitare che la rinuncia da parte di un socio, che abbia svalutato (con effetto fiscale) il credito verso la società partecipata, oppure acquistato da terzi un credito (anche commerciale) verso la società stessa a un prezzo inferiore al suo valore nominale, sia fiscalmente neutrale nonostante sia stata effettuata la deduzione di un componente negativo di reddito.
Riscossione
Trattamento integrativo: codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito del recupero del credito maturato e indebitamente utilizzato
Sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto d’imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, Dl 3/2020, indebitamente utilizzato in compensazione dallo stesso sostituto:
- 7909 e 7910 (quest’ultimo per le sanzioni) che vanno utilizzati con il modello F24;
- 700E e 701E (quest’ultimo per le sanzioni) che vanno utilizzati con il modello F24 EP.
Il versamento verrà effettuato a seguito della notifica dell’atto di recupero notificato dall’agenzia delle Entrate (articolo 38-bis, Dpr 600/1973). Non è ammesso l’utilizzo della compensazione.
Riscossione
Modello F24: soppressione del codice identificativo «Garante/terzo datore»
Il codice identificativo «60» denominato «Garante/terzo datore», da utilizzare nel modello F24 ed introdotto con la risoluzione 31/E/2010, consentiva di individuare il soggetto garante nei casi di rateizzazione dei debiti tributari assistiti da garanzia, in particolare nell’ambito dei controlli automatici previsti dagli articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972.
A seguito delle normative apportate all’articolo 3-bis, Dlgs 462/1997, come modificato dall’articolo 10, comma 13-decies, Dl 201/2011, il codice è divenuto superfluo e, quindi, è stato soppresso.
Riscossione
Reverse charge nei settori trasporto e logistica: codice identificativo del soggetto solidalmente responsabile per il versamento dell’Iva
A mente dell’articolo 1, comma 59, legge 207/2024, i contribuenti possono optare per l’applicazione del meccanismo di reverse charge (che assomiglia più ad una sorta di split payment; cfr. Faq 10 settembre 2025 dal titolo «Fatturazione - Opzione Iva sui servizi di logistica») per le prestazioni di servizi di logistica, di trasporto e movimentazione merci. In tal caso il pagamento dell’imposta dev’essere effettuato con il modello F24 dal committente in nome e per conto del prestatore. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione.
A tal fine è stato istituito il codice identificativo «66» al fine di consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24:
- nella sezione «Contribuente» vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi;
- il campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» va valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice 66 da riportare nel campo «codice identificativo».
Si ricorda che l’opzione va effettuata mediante una comunicazione del committente da inviare tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate ed ha una validità di 3 anni. L’opzione può essere esercitata in relazione ad uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Resta fermo il codice tributo 6045 da utilizzare per il versamento dell’Iva (risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E).
Riscossione
Formazione giovani agricoltori: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
È istituito il codice tributo 7040 per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola di cui all’articolo 6, comma 1, legge 36/2024 (per le disposizioni di attuazione si veda il provvedimento agenzia delle Entrate 3 ottobre 2025).
L’agenzia delle Entrate verificherà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti maggiore dell’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’agenzia stessa e della percentuale comunicata con il provvedimento sopra menzionato.
Riscossione
Digital services tax (o Web tax): codice tributo per il versamento dell’acconto
L’articolo 1, commi 21 e 22, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto modifiche alla normativa relativa all’imposta sui servizi digitali, prevedendo che il tributo venga versato in due rate (a titolo di acconto e di saldo).
A tal fine, la risoluzione in esame ha istituito il nuovo codice tributo 2703 per il pagamento dell’acconto della Digital services tax (Dst), da effettuare entro il 30 novembre di ciascun anno in misura pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Il codice per il saldo (2700) è stato già istituito con la risoluzione 1° marzo 2021, n. 14/E: inizialmente avrebbe dovuto essere utilizzato per effettuare il versamento in unica soluzione, in quanto solo con la legge di Bilancio 2025 è stato previsto l’obbligo di pagamento in due soluzioni. Con la risoluzione in esame il codice viene solo ridenominato per indicare che si utilizza per il saldo, da versare entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, e non per il versamento unico.
Se il pagamento viene effettuato da un rappresentante fiscale del soggetto passivo oppure da una società incaricata (punti 7.4 e 7.6 del provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021), nella sezione «Contribuente» del modello F24 devono essere riportati il codice fiscale del soggetto passivo dell’imposta e, nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che esegue il pagamento e che risulta titolare del conto di addebito; inoltre, nel campo «Codice identificativo» si indica il valore «72».
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso istituti bancari o postali italiani e che, pertanto, non possono utilizzare il modello F24, devono effettuare il pagamento dell’acconto e del saldo mediante bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato – Capo 8, Capitolo 1006. Il versamento dev’essere disposto utilizzando il seguente Iban: IT62J0100003245BE00000002PV. Nella causale del bonifico devono essere indicati: il codice fiscale del soggetto passivo, il codice tributo corrispondente (2703 e 2700) e l’anno di riferimento dell’imposta versata.
In caso di ravvedimento operoso, gli interessi e le sanzioni dovuti devono essere versati tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (istituiti con la risoluzione n. 14/E/2021): 2701 per gli interessi e 2702 per le sanzioni.
Si ricorda che la Dst (o Web tax) è un tributo – introdotto con l’articolo 1, commi 35-50, legge 145/2018 – che colpisce i ricavi generati da determinate attività digitali (ad esempio, pubblicità digitale, come le inserzioni online; piattaforme di intermediazione digitale; servizi di trasmissione e gestione di dati generati dagli utenti) quando l’utente è localizzato in Italia, in genere individuato da un indirizzo IP o da altri dati di geolocalizzazione (indipendentemente dalla sede della società fornitrice che potrebbe essere situata in Italia o all’estero, anche in assenza di una presenza fisica stabile in Italia). Soggetti al tributo sono i contribuenti aventi ricavi globali non inferiori a 750 milioni di euro. L’aliquota fissata per la Dst è pari al 3% dei ricavi imponibili derivanti dai servizi digitali interessati.
Previdenza
Neoiscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti: presentazione dell’istanza per la riduzione contributiva
L’articolo 1, comma 186, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha disposto in via sperimentale – in favore degli imprenditori artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nel 2025 nelle Gestioni previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) – una riduzione contributiva (opzionale) del 50%.
L’obiettivo è quello di favorire l’avvio di nuove attività imprenditoriali, sostenendo chi intraprende un’attività autonoma e promuovendo la crescita dell’occupazione indipendente.
Ai fini di presentare la domanda si rinvia al Messaggio Inps 2449/2025, il quale ha precisato che l’opzione si esercita accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e compilando il modulo denominato «Riduzione 50% ART-COM 2025».
Ora l’Inps amplia la possibilità di presentazione della domanda da parte delle Associazioni di categoria (quindi utilizzando il profilo «associazioni» e non solo i profili «cittadino» o «consulente/commercialista»).


