Adempimenti

La precompilata fa il check up ai bonus edilizi in condominio

Dai bonifi parlanti alla cessione dei crediti d’imposta: da lunedì 10 maggio possibile controllare la correttezza dei dati in dichiarazione

di Luca De Stefani

Da lunedì 10 maggio, tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, sarà possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata (non solo 730, ma anche Redditi PF).

Si potrà accedere tramite le consuete credenziali di Fisconline (che potevano essere rilasciate dall’agenzia delle Entrate fino al 28 febbraio 2021), Spid, la carta di identità elettronica (CIE), la Carta nazionale dei servizi che contiene il «certificato digitale» di autenticazione personale (CNS), le credenziali dispositive, rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di Finanza, ovvero tramite i Caf e i professionisti abilitati, delegati.

A seguito delle proroghe al 31 marzo 2021 del termine di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate e di consegna ai contribuenti delle Certificazioni uniche (CU 2021), oltre che di invio alle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (730 2021 e Redditi PF 2021), anche il termine entro il quale l’Agenzia mette a disposizione le suddette dichiarazioni precompilate relative al 2020 è stato differito dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021.

Relativamente ai bonus edilizi sulle parti comuni condominiali, si auspica che vi sia un coordinamento tra i tre seguenti flussi informativi a cui l’Agenzia si basa per compilare la precompilata: i bonifici parlanti, la «Comunicazione recupero edilizio su parti comuni» condominiali e quella relativa all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Invio dati recupero edilizio

I dati del 730 precompilato (e del modello Redditi precompilati) sono alimentati dalla «Comunicazione recupero edilizio su parti comuni», che l’amministratore di condominio o il condòmino incaricato devono inviare all’anagrafe tributaria, contenente le informazioni degli interventi del bonus casa, del bonus facciate, del sismabonus, dell’ecobonus, del bonus mobili e del bonus verde, effettuati sulle parti comuni del condominio.

Per il 2020, la Comunicazione doveva essere inviata entro il 31 marzo 2021. Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2021 n. 49885, sono state modificate le specifiche tecniche di questa comunicazione (precedentemente approvate dal provvedimento del 20 dicembre 2019, n. 1432213).

L’invio di questi dati va effettuato anche dall’amministratore dei cosiddetti «condomìni minimi», se nominato per scelta dei condòmini. Nel caso in cui il «condominio minimo» non abbia nominato l’amministratore, l’invio della «Comunicazione recupero edilizio su parti comuni» non va fatto solo se nessun condòmino ha optato per la cessione del credito a lui spettante (faq n. 2, aggiornata al 16 febbraio 2017, presente nel sito internet delle Entrate).

Nei casi di invio da parte del condòmino incaricato, nei campi dove va indicato il soggetto che invia la comunicazione, va riportato, in alternativa all’amministratore di condominio, il condòmino incaricato dal «condominio minimo».

Nei campi relativi ai «Dati del condominio» va barrato il nuovo campo «Condominio minimo» sia quando la comunicazione è effettuata dall’amministratore, sia quando è eseguita dal condomino incaricato.

Duplicazione di informazioni

Nella «Comunicazione recupero edilizio su parti comuni» condominiali, che doveva essere inviata per il 2020 entro il 31 marzo 2021, è stato inserito il nuovo campo «superbonus - detrazione 110%», nella sezione «Dati dell’intervento».

Per le spese sostenute nel 2020, per le quali è avvenuto lo sconto in fattura o la cessione del credito, andava compilato il campo «Credito ceduto o contributo mediante sconto», dove con il codice 1 si doveva comunicare la cessione a soggetti diversi dai fornitori e con il codice 2 lo sconto o la cessione ai fornitori. Dovevano essere inviati, comunque, anche i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto. Il campo dell’importo pagato, in questo caso, doveva essere compilato con il valore zero.

Fino al 2019, per comunicare alle Entrate la cessione o lo sconto in fattura bastava questa comunicazione, mentre per le spese sostenute del 2020 è stato necessario inviare, entro il 15 aprile 2021, anche la «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», approvato con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 283847.

Si tratta, pertanto, di una duplicazione di informazioni che si auspica vengano considerate correttamente da parte del «software» della precompilata delle Entrate.

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