Imposte

La prestazione complessa nella fornitura sanitaria è autonoma: Iva al 22%

La risposta a interpello 348: aliquota ordinaria per le piattaforme robotiche di impianto e posizionamento delle protesi di anca e di ginocchio per cui invece scatta il 4% se è previsto un corrispettivo separato

La fornitura di piattaforme robotiche di impianto e posizionamento delle protesi di anca e di ginocchio non costituisce una prestazione accessoria alle singole protesi, ma un’autonoma prestazione complessa oggetto di fornitura che, come tale, sconta l’Iva in via autonoma con aliquota 22 per cento, mentre solo le protesi scontano l’Iva al 4 per cento.

Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 348/2021 del 17 maggio. Un ente del servizio sanitario regionale aveva bandito una procedura di gara che prevedeva un corrispettivo unitario ed inscindibile per la stipula di un accordo quadro biennale di «fornitura in placement di piattaforme robotiche per ortopedia protesica». Con il termine «fornitura in placement» il bando comprendeva una serie di prestazioni: fornitura della piattaforma robotica, anche installandola al bisogno per ogni singolo intervento; assistenza full risk, comprensiva di partì di ricambio e manodopera per qualunque guasto; aggiornamento costante di hardware e software; materiali monouso e pluriuso, protesi comprese, in conto deposito con contratto estimatorio; assistenza tecnico-ingegneristica e formazione in loco. Era previsto un «costo ad intervento» per ciascun lotto di gara (protesi di anca e protesi di ginocchio), senza dettaglio dell’incidenza delle singole voci. L’ente istante riteneva che tutte le numerose prestazioni dovessero ritenersi accessorie alla fornitura principale, costituita dalle protesi, visto che l’offerta era strutturata «in modo innovativo» facendo riferimento all’unico e intero costo a intervento/prestazione, omnicomprensivo della protesi e kit monouso e delta strumentazione. Di qui la richiesta di applicare l’Iva al 4% sull’intero corrispettivo, in base al principio (interno e comunitario) di accessorietà.

L’Agenzia correttamente applica le norme Iva dopo una attenta ricostruzione della situazione di fatto, esaminando il contenuto del contratto tra le parti e la determina dirigenziale che avviava la procedura. L’oggetto principale risultava, nei fatti, la fornitura delle piattaforme robotiche e di una serie di ulteriori prestazioni che potrebbero qualificarsi accessorie a quest’ultima (ad esempio assistenza, aggiornamento software e hardware eccetera), tutte soggette all’Iva ordinaria del 22% prevista per la fornitura principale.

Dall’esame della documentazione allegata all’istanza emergeva in fatti che la cessione delle protesi e quella delle piattaforme robotiche (con relativi servizi accessori) non erano in rapporto di necessaria connessione, che giustificherebbe l’applicazione dell’aliquota della operazione principale anche a tutte quelle accessorie. Per la fornitura in conto deposito di tutti i materiali monouso e pluriuso, protesi comprese, era infatti previsto la stipula di un apposito contratto estimatorio, autonomo rispetto alla fornitura della piattaforma robotica.

Solo se il contratto di fornitura, in luogo di un unico corrispettivo per l’intera fornitura, prevedesse un corrispettivo distinto per la cessione delle protesi questa potrebbe avvenire con l’aliquota agevolata 4 per cento.

La conclusione dell’agenzia pare condivisibile: dalla lettura del quesito parrebbe che l’Ufficio abbia ritenuto che la costruzione del corrispettivo unico fosse una forzatura formale, non corrispondente alla sostanza economica dell’operazione.

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