Controlli e liti

La prima ricaduta si vedrà sugli accertamenti esecutivi

Possibile la cancellazione per gli avvisi non pagati notificati da ottobre 2021

di Luigi Lovecchio

Per vedere le nuove cartelle senza addebito dell’aggio occorrerà attendere qualche mese. Questo è il tempo che mediamente decorre dal momento della trasmissione del carico tributario dall’ente creditore all’agente della riscossione fino alla notifica della cartella. In proposito, si ricorda che, in base all’articolo 19 del Dlgs 112/1999, l’agente della riscossione perde il diritto al discarico se non notifica la cartella entro il nono mese successivo alla ricezione dell’affidamento.

Questo significa che, in caso di ritardo che si protragga oltre il nono mese, qualora il debitore risultasse inadempiente, agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) resterebbe obbligata verso l’ente creditore entro i limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. In ogni caso, anche la cartella notificata, ad esempio, dopo 10 mesi dall’affidamento è valida ed efficace come titolo esecutivo, e dunque consente di attivare i pignoramenti.

In caso di accertamenti esecutivi, l’affidamento del carico dovrebbe di regola avvenire a partire dal novantunesimo giorno dalla notifica dell’atto. Questo significa che i contribuenti dovrebbero vedere gli effetti dell’azzeramento dell’aggio con riferimento agli accertamenti, non pagati, notificati dai primi giorni di ottobre 2021. Trattandosi di termini non perentori, non è escluso che il beneficio possa interessare anche avvisi notificati prima di tale periodo.

Al contribuente continueranno ad essere addebitate le spese di procedura, quali quelle di notifica della cartella e le spese relative all’adozione di misure esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi dei veicoli e ipoteche). L’importo di tali costi sarà stabilito in un futuro decreto dell’Economia. In attesa dell’emissione di tale provvedimento, si continuano ad applicare i costi già previsti dagli attuali decreti.

Il cambiamento riguarda anche gli enti creditori diversi da quelli statali (ad esempio, enti territoriali). In caso di riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella, a carico dell’ente era disposto un aggio del 3 per cento. A regime, e per effetto della modifica della legge di bilancio 2022, l’aggio diventa sempre pari all’1 per cento. Inoltre, in caso di affidamenti successivamente sgravati, verrà addebitato un onere da fissarsi in un futuro decreto.

Si ricorda che per tutte le cartelle notificate dal primo settembre 2021 al 31 marzo 2022 i termini per il pagamento sono elevati a 180 giorni dalla notifica.

Si evidenzia che non vi è alcuna distinzione in ordine alla tipologia di carico recato nella cartella. Sia che si tratti, quindi, di iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di giudizio, di riscossione spontanea (ad esempio, tassa rifiuti) o di entrata non tributaria, la scadenza per il versamento resta sempre prorogata a 180 giorni.

Non cambia nulla invece per le somme derivanti da accertamenti esecutivi, che devono essere versate nei termini di legge (scadenza per la proposizione del ricorso). Al riguardo, si segnala che, in caso di presentazione di ricorso avverso l’atto di accertamento, l’agente della riscossione non può comunque attivare espropriazioni prima di 180 giorni dalla presa in carico.

Non è modificato nemmeno il termine per ricorrere contro le cartelle notificate nel medesimo periodo, che resta fissato a 60 giorni dalla notifica.

Da ultimo, si ricorda che, come chiarito nelle Faq dell’Ader, il versamento effettuato entro 180 giorni dalla notifica della cartella avviene sempre con l’aggio pari al 3 per cento. L’aumento al 6% dunque sarà applicato solo in caso di pagamenti tardivi rispetto a tale termine.

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