Imposte

La procedura in corso esclude le sanzioni sull’Iva non versata

di Stefano Sereni

Illegittima l’applicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento da parte di un contribuente soggetto a una procedura concorsuale, in quanto l’adempimento comporterebbe la violazione del principio della par condicio creditorum. È quanto afferma la sentenza 137/2/2018 della Ctp Reggio Emilia (presidente Montanari, relatore Manfredini), depositata lo scorso 18 luglio.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di una cooperativa di alcune cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, con le quali si richiedevano, tra l’altro, le somme per omesso versamento periodico dell’Iva di due mensilità con relative sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione. La contribuente aveva presentato nel maggio 2015 domanda di concordato preventivo, alla quale non era poi stato dato seguito (con deposito di domanda di rinuncia), dato che nell’ottobre dello stesso anno veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa.

La società eccepiva in sintesi di non aver potuto eseguire i versamenti Iva relativi a maggio e ottobre 2015, con scadenza rispettivamente a giugno e novembre, per la presenza della procedura concorsuale, costituente causa di forza maggiore (articolo 6 del Dlgs 472/1997), per la sussistenza del principio della par condicio creditorum. Ne conseguiva l’illegittimità delle sanzioni irrogate, nonché il calcolo degli interessi da ritardata iscrizione e degli oneri di riscossione indicati negli atti impugnati.

I giudici hanno ritenuto fondate le doglianze della contribuente, facendo una distinzione nella motivazione tra i due versamenti in questione, anche in relazione alle difese dell’ufficio:

• quanto a quello relativo a giugno, il debito di imposta era oggettivamente maturato prima della presentazione della domanda di concordato (27 maggio) e quindi anteriormente alla fase di prededucibilità, con conseguente necessario rispetto del principio della par condicio dei creditori;

• invece, in relazione alla liquidazione per ottobre, secondo l’Agenzia il versamento scadeva (26 novembre) in data successiva al decreto che disponeva la liquidazione coatta amministrativa (30 ottobre), costituendo debito prededucibile in base al principio di continuità tra tale procedura e quella precedente di concordato. La Ctp, al contrario, ha ritenuto che tale continuità non sussistesse: la mancata ammissione al concordato ha determinato che gli effetti dell’iniziale domanda decadessero ex tunc, senza possibilità quindi di concedere la prededuzione (ex articolo 111 della legge fallimentare), non avendo di fatto tale procedura mai avuto inizio.

Quindi anche in questo caso trovava applicazione il principio della par condicio creditorum, il quale impediva l’immediata soddisfazione del credito erariale.

In sintesi il richiamo alla forza maggiore appariva fondato, con conseguente totale annullamento delle sanzioni irrogate per l’omesso pagamento dell’Iva.

Ugualmente errato è stato ritenuto il conteggio degli interessi, che doveva avvenire solo con riferimento al periodo tra il mancato versamento e la data della liquidazione coatta amministrativa; da ultimo sono stati quindi ritenuti illegittimi anche i conteggi relativi agli oneri di riscossione.

Ctp Reggio Emilia 137/2/2018

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