Adempimenti

Avvisi bonari, la proroga al 16 settembre impatta su dilazioni e invii di chiarimenti

In base alla circolare 25/E il rinvio vale anche ai fini della trasmissione dei documenti e dei chiarimenti in risposta agli avvisi di irregolarità

di Luigi Lovecchio

La posticipazione al 16 settembre dei termini di versamento delle rate in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (primo giugno) 2020 vale anche ai fini della trasmissione dei documenti e dei chiarimenti in risposta agli avvisi di irregolarità. Il differimento della prima rata ha effetto anche sulle rate successive; al contrario se la proroga ha interessato rate diverse dalla prima, il piano di rateazione non cambia.

I contribuenti che hanno omesso il pagamento di una rata dell’adesione scadente prima della proroga del decreto Rilancio potranno regolarizzare l’omissione entro il 16 settembre, tramite il ravvedimento.

Sono le precisazioni della circolare 25/E sulle novità del decreto Rilancio (Dl 34/2020) in materia di pagamenti rateali all’agenzia delle Entrate.

La proroga
In base all’articolo 144 del Dl 34/2020 le rate degli avvisi bonari aventi scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il primo giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) sono prorogate al 16 settembre. È stato pertanto chiesto se tale posticipazione vale anche ai fini della fornitura di documenti e chiarimenti non considerati dall’Ufficio, in risposta alla comunicazione di irregolarità. Va ricordato che, in forza del Dlgs 462/1997, la trasmissione delle notizie utili alla revisione degli avvisi bonari deve avvenire entro il termine del pagamento della prima rata.

Il legame
Sebbene, pertanto, il decreto Rilancio non si occupi in modo espresso di tale adempimento, il documento di prassi correttamente ravvisa uno stretto legame tra di esso e la scadenza della prima rata. La conclusione è stata nel senso che se nel periodo interessato dalla proroga scade il versamento della prima rata allora sarà possibile per il contribuente fornire le delucidazioni necessarie entro il 16 settembre.

I pagamenti rateali
Un altro quesito ha riguardato il piano dei pagamenti rateali, alla luce del differimento al 16 settembre. Le Entrate hanno al riguardo confermato che se oggetto della proroga è il versamento della prima rata tutte le rate successive sono destinate a essere traslate dopo il 16 settembre. Al contrario, se lo slittamento ha interessato una rata diversa dalla prima, il piano dei pagamenti successivi rimane invariato.

Naturalmente le medesime considerazioni sono estese agli altri piani rateali con le Entrate (accertamenti con adesione, mediazione, eccetera).

I casi di omissione
Si è infine posto il problema del contribuente che ha saltato la rata immediatamente precedente quella oggetto di proroga. È stato chiesto quale fosse la data ultima per rimediare all’omissione, senza perdere il beneficio del termine. In proposito, si ricorda che in base all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, è possibile conservare il piano di rateazione se si paga la rata “saltata” entro la scadenza di quella immediatamente successiva. Allo scopo, si potrà effettuare la regolarizzazione tramite il ravvedimento. Tanto premesso, osserva il documento di prassi che nella fattispecie descritta il contribuente potrà senz’altro sanare l’omissione entro il 16 settembre. Ovviamente, poiché la rata non versata non era interessata dalla proroga, occorrerà pagare sanzioni e interessi, secondo quanto previsto nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Con riferimento alle quote che fruiscono della posticipazione non sarà invece possibile utilizzare il suddetto meccanismo di sanatoria, poiché le rate successive ad esse scadono prima del 16 settembre. In proposito, sarà utile capire cosa accade se il contribuente opta per il versamento delle somme sospese in quattro rate mensili e non rispetta talune di queste, pur versando tutto entro il 16 dicembre prossimo.

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