La domanda
Un contribuente non ha presentato il modello Rli per la comunicazione della proroga di un contratto a cedolare secca. La legge prevede l’applicazione di una sanzione di 100 euro nel caso di superamento dei 30 giorni di ritardo. È possibile applicare la riduzione della sanzione in base ai giorni di ritardo? Nel caso del contribuente, il ritardo è nella fascia dai 30 ai 90 giorni, è possibile ridurre la sanzione a 1/9 di 100 euro ?
La risposta è affermativa. L’omessa registrazione, entro trenta giorni, della proroga di un contratto di locazione per uso abitativo – in relazione al quale il locatore abbia optato per la così detta «cedolare secca sugli affitti» – è punita dall’articolo 3, comma 3 del Dlgs 23 del 2011, come modificato, da ultimo, dall’articolo 7-quater, comma 24 del Dl 193 del 2016. I trasgressori (locatore e inquilino, coobbligati in solido) incorrono nella sanzione fissa di cento euro, ridotta a cinquanta euro se la registrazione della proroga è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Nel caso del lettore, se il ritardo non eccede i trenta giorni, la violazione può essere sanata con il pagamento della sanzione ridotta a un nono di cinquanta euro. Se invece il ritardo supera i trenta ma non i novanta giorni, la sanzione in ravvedimento è pari alla nona parte di cento euro (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del Dlgs 472 del 1997)



