Adempimenti

La proroga dei versamenti per gli Isa include anche i soci di Srl in trasparenza

Il Dpcm prevede il differimento al 20 luglio pure per i soggetti «collegati» come i collaboratori di imprese familiari

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Dopo il «comunicato-legge» del 22 giugno 2020 arriva sulla Gazzetta ufficiale 162 del 29 giugno 2020, il Dpcm del 27 giugno 2020, che proroga al 20 luglio 2020 i versamenti in scadenza il 30 giugno 2020, e, di conseguenza, la scadenza del 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più, si sposta al 20 agosto 2020 (tenendo anche conto della cosiddetta proroga feriale di agosto). La mini–proroga riguarda solo i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi. Per soggetti Isa, si intendono i contribuenti che, contestualmente:

esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La scadenza del 30 giugno 2020 per gli altri contribuenti

Nonostante la girandola impazzita di proroghe dei pagamenti, per gli altri contribuenti, esclusi quelli sopra specificati, che beneficiano della mini–proroga al 20 luglio o al 20 agosto 2020, con lo 0,40% in più, resta al momento confermata la scadenza di oggi, 30 giugno 2020, delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto per il 2020, che scaturiscono dai modelli Redditi 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più.

La mini – proroga al 20 luglio per i soggetti Isa e “collegati”, cambia anche l’agenda dei pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, per chi paga in modo rateale le somme dovute. A partire dalla seconda rata, si devono pagare gli interessi che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti non titolari di partita Iva. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula “C” per “i” per “t” diviso 36mila, in cui “C” è l'importo, “i” è l’interesse, 4% annuo, e “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.

Al riguardo, si ricorda che, applicando il “metodo commerciale”, si considerano i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.

La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è determinata, considerando che:

tutti i mesi sono di 30 giorni;

gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.

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