La qualifica Iap alla società agricola vale anche l’esonero dall’Imu
Le agevolazioni in materia di imposta di registro sono riconosciute anche alle società a condizione che la persona che gli attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia iscritto nella gestione previdenziale agricola.
Infatti le agevolazioni riconosciute a coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali (Iap) persone fisiche sono riconosciute anche alle società agricole in possesso della qualifica di Iap se il socio che attribuisce la qualifica di Iap alla società, paghi i contributi Inps. Lo precisa la Cassazione con l’ ordinanza 10542/2017 depositata il 28 aprile scorso.
La questione trae origine dal ricorso per Cassazione proposto da una società in accomandita semplice dopo che la Commissione tributaria regionale di Catanzaro aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione in materia di imposta di registro (compendio unico) notificatole, avente per oggetto la revoca delle agevolazioni fruite in occasione dell’acquisto di un terreno agricolo. La Ctr fondava la sua decisione sulla circostanza che le agevolazioni richieste (compendio unico) non potevano essere riconosciute alla società a causa della mancata iscrizione del socio accomandatario nella gestione previdenziale Inps prevista per gli Iap dal Dlgs 99/2004. Sosteneva, al contrario, la società ricorrente che l’iscrizione alla gestione previdenziale Inps non fosse necessaria al fine di acquisire e mantenere la qualifica di Iap che, nel caso di specie, era stata pacificamente attribuita alla società e che la mancata iscrizione comportava la decadenza esclusivamente per le società non in possesso della predetta qualifica.
Le normativa di riferimento è quella di cui al Dlgs 99/2004 in base alla quale si definisce «Imprenditore agricolo professionale» colui che dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro; l’interessato deve soddisfare inoltre i requisiti di conoscenza e competenza professionali. Se iscritto nella gestione previdenziale agricola, l’imprenditore agricolo professionale persona fisica è ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Il successivo comma 3 del citato articolo 1, stabilisce che la qualifica di Iap spetta anche alle società di persone, cooperative e di capitale qualora sussistano due requisiti:
a) lo Statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile;
b) almeno un socio (un amministratore per le società di capitali) sia in possesso della qualifica Iap. In particolare, per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da un socio accomandatario.
Alle società agricole, qualificate imprenditori agricoli professionali, l’articolo 2, Dlgs 99/2004 riconosce le medesime agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli persone fisiche.
Tuttavia, i giudici di Cassazione ricordano nella sentenza che anche in questo caso è necessaria l’iscrizione alla previdenza agricola in quanto il comma 5-bis dell’articolo 1 dispone che «l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura».
Solo in questo modo, a parere dei giudici, si verifica l’equiparazione tra «Iap-persona fisica» e «Iap-società» che la legge ha inteso affermare laddove riconosce, per entrambe le fattispecie, la possibilità di fruire delle medesime agevolazioni; una diversa interpretazione della norma secondo cui laddove si ammettesse la possibilità per la società Iap di usufruire delle agevolazioni in assenza della iscrizione del socio alla gestione previdenziale si verrebbe a creare una differenziazione di trattamento illogica e contrastante con la ratio della norma.
L’ordinanza conclude a favore dell’agenzia delle Entrate in quanto la società non aveva dimostrato che il socio accomandatario fosse iscritto negli elenchi previdenziali, ma conferma il principio che il socio o amministratore iscritto nella gestione previdenziale agricola trasferisce i benefici a favore della società.
Questo principio è particolarmente importante trasferendolo in materia di imposta municipale in quanto l’articolo 1, comma 13 della legge 208/2015 con decorrenza dal 1° gennaio 2016, stabilisce l’esenzione da Imu per i terreni posseduti e coltivati anche da imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola e tale norma contempla anche le società agricole. Quindi l’imposta municipale non è dovuta per i terreni intestati alla società se la stessa può qualificarsi imprenditore agricolo professionale con iscrizione all’Inps a cura della persona che gli trasmette la qualifica.
Corte di Cassazione, sezione civile, ordinanza 10542 del 28 aprile 2017