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La regole più flessibili per le rateizzazioni non valgono per i debiti fiscali con Comuni e Regioni

I debiti fiscali già accertati e definitivi per cui si può fare istanza di rateazione entro il 31 dicembre 2021 (decreto legge 157/2020) si riferiscono anche a quelli di spettanza di Comuni (esempio, Imu, Tarsu, riscossi direttamente dal comune o tramite concessione) e regioni (esempio, tassa circolazione)? In tali casi la sospensione delle procedure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (esempio, pignoramenti presso terzi) si verifica? Tale sospensione è automatica o decorre solo dalla data della richiesta di rateazione, per cui nel lasso di tempo precedente la presentazione della richiesta potrebbero essere comunque avviate procedure cautelari/esecutive?<br/>A. T. – Rimini

di Rosanna Acierno

La domanda

I debiti fiscali già accertati e definitivi per cui si può fare istanza di rateazione entro il 31 dicembre 2021 (decreto legge 157/2020) si riferiscono anche a quelli di spettanza di Comuni (esempio, Imu, Tarsu, riscossi direttamente dal comune o tramite concessione) e regioni (esempio, tassa circolazione)? In tali casi la sospensione delle procedure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (esempio, pignoramenti presso terzi) si verifica? Tale sospensione è automatica o decorre solo dalla data della richiesta di rateazione, per cui nel lasso di tempo precedente la presentazione della richiesta potrebbero essere comunque avviate procedure cautelari/esecutive?
A. T. – Rimini

La risposta è negativa. ll decreto legge 157/2020 (cosiddetto decreto “ristori-quater”, poi abrogato, ma le cui norme più importanti sono state trasfuse nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, cioè nel primo decreto ristori) è, infatti, intervenuto soltanto in tema di dilazione dei ruoli di cui all'articolo 19 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973 e, dunque, solo sulla dilazione di somme affidate all'agenzia delle Entrate riscossione e da quest'ultima richieste mediante cartelle di pagamento o mediante lettere di presa in carico di somme a seguito di avvisi di accertamento esecutivi di cui al decreto legge 78/2010. In ogni caso, è opportuno verificare anche mediante la consultazione dei regolamenti dei soggetti che nel caso prospettato si occupano della riscossione (Ente impositore e/o l'agente della riscossione) se siano state previste apposite misure agevolative in termini di proroga o sospensione delle dilazioni per fronteggiare le difficoltà economico finanziarie dovute all'emergenza epidemiologica. Al riguardo, si veda l'articolo di Luigi Lovecchio («Nuova chance di dilazione per i piani scaduti all'8 marzo») .

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