La residenza nel Comune terremotato fa scattare la sospensione delle tasse
In mancanza di altre specificazioni, la residenza di una persona fisica è «nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale», e di regola coincide con la residenza «anagrafica» (articoli 43 e 44 del Codice civile), che identifica anche il «domicilio fiscale» (articolo 58 del Dpr 600/73).
Poiché il lettore è pacificamente residente e fiscalmente domiciliato in un comune colpito dal terremoto, egli beneficia delle agevolazioni previste per i residenti nei comuni terremotati, indipendentemente da dove abbia fissato il proprio domicilio «civile», ossia «la sede principale dei suoi affari e interessi» (negozio, ufficio e simili, dove è svolta un'attività economica o professionale).