L'esperto rispondeAdempimenti

La residenza nel Comune terremotato fa scattare la sospensione delle tasse

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di Ezio Maria Pisapia

La domanda

Si chiede se il titolare di un impresa individuale (persona fisica) che ha la residenza in uno dei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 compreso nell’allegato 1 del dm del 2016 ma sede della propria attività in un Comune non compreso nelle zone di cui allegato 1 e 2, può beneficiare ugualmente della sospensione dei termini per il versamento delle tasse, in considerazione che il comma 10 bis del dm 1° settembre 2016 come modificato dal Dl 189/2016 riporta “la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari,.....si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 e 2 .....a decorrere dal 26 ottobre 2016 ».
P.P. – Fermo

In mancanza di altre specificazioni, la residenza di una persona fisica è «nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale», e di regola coincide con la residenza «anagrafica» (articoli 43 e 44 del Codice civile), che identifica anche il «domicilio fiscale» (articolo 58 del Dpr 600/73).
Poiché il lettore è pacificamente residente e fiscalmente domiciliato in un comune colpito dal terremoto, egli beneficia delle agevolazioni previste per i residenti nei comuni terremotati, indipendentemente da dove abbia fissato il proprio domicilio «civile», ossia «la sede principale dei suoi affari e interessi» (negozio, ufficio e simili, dove è svolta un'attività economica o professionale).

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