Adempimenti

La restituzione degli aiuti dopo l’atto di recupero passa dal modello F24

La risoluzione 45/E ha stabilito i codici tributo per contributo non spettante, interessi e sanzione

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La risoluzione 45/E individua i codici tributo da inserire nel modello F24 versamenti con elementi identificativi, per pagare gli importi dovuti a seguito degli atti di recupero dei bonus non spettanti:
7500, denominato recupero contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo;

7501, denominato recupero contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi, che sono dovuti nella misura del 4% annuo;

7502, denominato recupero contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni, che variano dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Nel modello «F24 versamenti con elementi identificativi» (F24 elide) sono indicati:

1) nella sezione «Contribuente», i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che esegue il pagamento;

2) nella sezione «Erario ed altro»:

• nei campi «Codice ufficio», «Codice atto» e «Anno di riferimento» (nel formato «AAAA»), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio;

• nel campo «Tipo», la lettera «R»;

• nel campo «Codice», i codici tributo;

• nel campo «Importi a debito versati», l’importo dovuto.

Per il versamento delle spese di notifica si deve usare il codice tributo esistente A100.

Si può anche restituire spontaneamente le somme indebitamente percepite a titolo di contributo a fondo perduto, con mini - sanzioni e interessi a seguito del ravvedimento, evitando così l’applicazione di altre sanzioni amministrative o penali. In caso di regolarizzazione spontanea con restituzione del bonus indebitamente percepito e dei relativi interessi, per la sanzione dal 100 al 200%, sono applicabili le riduzioni in materia di ravvedimento, con decorrenza dei termini indicati dalla data di effettiva percezione del contributo. Per eseguire il versamento del contributo indebitamente percepito, degli interessi e delle eventuali sanzioni con «F24 versamenti con elementi identificativi», la risoluzione 37/E/2020 ha istituito i seguenti codici tributo: 8077; 8078 per gli interessi; 8079 per la sanzione.

I professionisti e i contribuenti devono verificare con attenzione se sono corrette le richieste dei vari contributi a fondo perduto, anche per evitare rischi di illeciti penali. In caso di contributo, in tutto o in parte, non spettante, si applica l’articolo 316-ter del codice penale. In particolare, in caso di richiesta del contributo non spettante, se la differenza non supera 4mila euro, l’Agenzia, in mancanza di ravvedimento spontaneo del contribuente, potrà applicare una sanzione da 5.164 a 25.822 euro. La sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Per importi superiori a 4mila euro, le Entrate potranno fare rapporto alla Procura. La pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.

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