Finanza

La restituzione rapida del fondo perduto taglia il costo-sanzioni

Il ravvedimento operoso evita anche i rischi di procedimenti penali. Nel calcolo delle somme va conteggiato l’interesse dello 0,01% annuo

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Imprese, professionisti, agricoltori, autonomi e altri titolari partita Iva, che hanno ricevuto indebitamente, in tutto o in parte, il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Dl 41/2021, devono restituirlo con interessi e sanzioni. Le sanzioni applicabili possono essere ridotte con il ravvedimento spontaneo. Il “problema” della restituzione del bonus non spettante riguarda anche i contribuenti che eseguono o hanno eseguito nel modello F24 compensazioni di importi non spettanti a titolo di contributo a fondo perduto.

Il ravvedimento

Dopo che il contributo è stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, o dopo che viene eseguita una errata compensazione nel modello F24, è possibile ravvedersi spontaneamente, restituendo il contributo indebitamente incassato o erroneamente compensato, i relativi interessi, nonché le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, cioè la sanzione dal 100 al 200 per cento; sono applicabili le riduzioni in materia di ravvedimento operoso, nella misura disposta dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, con decorrenza dei termini indicati dalla data di effettiva percezione del contributo.

Le riduzioni applicabili

I contribuenti, che si accorgono di avere incassato un contributo a fondo perduto superiore, o di avere compensato un importo a titolo di contributo non spettante, devono attivarsi in tempi brevi per restituire le somme non spettanti, con mini – sanzioni e interessi. In proposito, valgono le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, in occasione del precedente contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020. Come specificato dalla circolare 22/E/2020, nella risposta 5.3 modalità di restituzione del contributo, «il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi … versando le relative sanzioni mediante applicazione delle percentuali di riduzione, che l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, lettere dalla a) a b-quater) … dispone in funzione del tempo entro cui l’errore è spontaneamente regolarizzato». L’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 dispone che:

«1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene … entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene … entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene … oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione».

LE SANZIONI CON IL RAVVEDIMENTO

Il versamento

Per eseguire il versamento del contributo indebitamente percepito, di cui all’articolo 1 del Dl 41/2021, degli interessi, nonché delle eventuali sanzioni, tramite il modello «F24 versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), si devono usare i seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione 24/E/2021:

• 8128, denominato contributo a fondo perduto, decreto sostegni, restituzione spontanea, capitale;

• 8129, denominato contributo a fondo perduto, interessi;

• 8130, denominato contributo a fondo perduto, sanzione.

La restituzione spontanea delle somme indebitamente percepite, con mini-penalità e interessi, esclude l’applicazione di altre sanzioni, anche di natura penale.

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