La retribuzione austriaca di un residente in Italia va indicata nel modello Redditi
Le imposte subite nello Stato estero saranno recuperabili mediante la procedura del credito d’imposta
Dalle informazioni fornite nel quesito, è da ritenere ragionatamente che il contribuente interessato abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia. Fatta valida questa premessa, la remunerazione erogata a titolo di lavoro dipendente dal datore di lavoro austriaco subisce una tassazione concorrente in entrambi gli Stati (articolo 15 convenzione Italia Austria). Pertanto, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare (anche) in Italia utilizzando il quadro RC del modello Redditi persone fisiche; le imposte subite nello Stato estero saranno recuperabili mediante la procedura del credito d’imposta, a norma dell’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. È opportuno precisare che qualora i redditi da lavoro dipendente siano erogati direttamente dallo Stato estero contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, per servizi resi ad uno di essi, gli emolumenti sono imponibili soltanto in detto Stato (articolo 19 della convenzione citata).
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