L'esperto rispondeAdempimenti

La retribuzione austriaca di un residente in Italia va indicata nel modello Redditi

Le imposte subite nello Stato estero saranno recuperabili mediante la procedura del credito d’imposta

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di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Un contribuente residente in Italia ha preso un domicilio temporaneo in Austria, per avere un contratto con un reddito di lavoro dipendente svolto di fatto in Italia, ma proveniente e tassato in Austria, ricollegato all’Istituto Storico austriaco con sede presso l’Ambasciata d’Austria in Italia. In Italia, il contribuente ha la partita Iva, che da regime forfettario è passato in regime ordinario, avendo appunto un reddito da dipendente dall’Austria superiore ai 30mila euro. La domanda è se tale reddito deve essere dichiarato ed eventualmente in quale quadro del modello Redditi.
P. G. – Roma

Dalle informazioni fornite nel quesito, è da ritenere ragionatamente che il contribuente interessato abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia. Fatta valida questa premessa, la remunerazione erogata a titolo di lavoro dipendente dal datore di lavoro austriaco subisce una tassazione concorrente in entrambi gli Stati (articolo 15 convenzione Italia Austria). Pertanto, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare (anche) in Italia utilizzando il quadro RC del modello Redditi persone fisiche; le imposte subite nello Stato estero saranno recuperabili mediante la procedura del credito d’imposta, a norma dell’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. È opportuno precisare che qualora i redditi da lavoro dipendente siano erogati direttamente dallo Stato estero contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, per servizi resi ad uno di essi, gli emolumenti sono imponibili soltanto in detto Stato (articolo 19 della convenzione citata).

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