Imposte

La rettifica alla consociata può ridurre il reddito

di Giacomo Albano e Massimo Bellini

Variazioni in diminuzione da transfer pricing ad ampio spettro e introduzione in via normativa del principio di libera concorrenza. Sono queste le due novità in materia di prezzi di trasferimento confermate dal testo di conversione del Dl 50/2017 (articolo 59).

Il decreto disciplina le nuove ipotesi in cui l’impresa residente può operare una variazione in diminuzione a seguito delle rettifiche dei prezzi di trasferimento subite da una società estera del gruppo, con l’obiettivo di limitare i fenomeni di doppia imposizione e di ridurne i tempi di risoluzione che con le procedure amichevoli (Map, mutual agreement procedure) sono ancora molto lunghi.

La normativa vigente anteriormente al Dl 50/2017 – contenuta direttamente nel testo dell’articolo 110, comma 7 del Tuir - riconosceva la possibilità di operare una diminuzione del reddito dell’impresa residente unicamente nella misura in cui essa derivava dalla definizione di una Map prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (inclusa la convenzione arbitrale europea 90/436/Ce del 1990).

Il Dl 50/2017 ha estrapolato la disciplina delle variazioni in diminuzione dal corpo del Tuir sistematizzandola nel nuovo articolo 31-quater del Dpr 600/73. Il nuovo articolo conferma la possibilità di ricorrere alle Map – sia quelle derivanti dai trattati bilaterali sia dalla Convenzione arbitrale - ma aggiunge due ulteriori possibilità:

a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale, con esiti condivisi dagli stati partecipanti;

a seguito di istanza da presentare a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno stato con cui è in vigore un trattato che consenta lo scambio di informazioni.

La prima fattispecie è attualmente applicabile a un numero limitato di casi (ad esempio verifiche fiscali simultanee e congiunte), mentre sicuramente più frequenti saranno le situazioni in cui si renderà applicabile la seconda strada, percorribile in tutti i casi in cui – nell’ambito di un gruppo multinazionale – una consociata estera subisca una rettifica di transfer pricing in relazione alle transazioni con l’impresa residente. In queste ipotesi, se l’aumento del reddito accertato in capo alla consociata estera non viene bilanciato da una diminuzione del reddito per l’impresa residente si verifica un fenomeno di doppia imposizione a livello di gruppo.

I rimedi finora previsti per eliminare la doppia imposizione (Map da trattato e da convenzione arbitrale) sono stati finora caratterizzati da tempi estremamente lunghi. Per rendere più efficienti i meccanismi compensativi delle rettifiche di Tp, il legislatore ha quindi previsto, su istanza di parte, la possibilità di recepire unilateralmente in diminuzione gli aggiustamenti dei prezzi effettuati in stati esteri, senza dover necessariamente ricorrere alle procedure amichevoli, che restano comunque attivabili (ricorrendone i presupposti). La norma primaria demanda a un provvedimento delle Entrate modi e termini di invio dell’istanza per accedere al nuovo istituto; è richiesto tuttavia che gli aggiustamenti siano effettuati nel rispetto del principio di libera concorrenza e siano definitivi, e che la rettifica sia effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Di minore impatto sostanziale è infine la modifica prevista dal primo comma dell’articolo 59, che introduce quale parametro per la determinazione dei prezzi intercompany, in luogo del criterio del «valore normale», il riferimento al principio della libera concorrenza, (arm’s length principle), in conformità alle linee guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento. Trattasi infatti di concetti che ormai da anni sono ufficialmente considerati anche dall’Amministrazione principi cardine per l’applicazione del transfer pricing.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©