Controlli e liti

La revoca del fido non giustifica l’omesso versamento dell’Iva

La sentenza 38177/2021 della Cassazione: la difficoltà ad adempiere non fa scattare la causa di forza maggiore

di Laura Ambrosi

Ai fini della non punibilità del reato di omesso versamento Iva, l’improvvisa revoca degli affidamenti bancari non è causa di forza maggiore. L’imprenditore, infatti, avrebbe dovuto periodicamente versare l’imposta alle scadenze mensili o trimestrali ovvero accantonare le corrispondenti somme.

A confermare questo rigoroso principio è la Cassazione, III sezione penale, con la sentenza 38177/2021.

Un imprenditore veniva condannato nei due gradi di giudizio per omesso versamento Iva. Impugnava la decisione in Cassazione lamentando che il giudice non avesse adeguatamente valutato la causa di forza maggiore che aveva generato uno stato di necessità idoneo ad impedire il regolare versamento dell’imposta. In particolare, la banca aveva improvvisamente sospeso le anticipazioni sulle fatture, generando così un’irreversibile crisi di liquidità.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Viene evidenziato, innanzitutto, che nei reati di omesso versamento è sufficiente che il contribuente ometta volontariamente il pagamento dell’imposta nella consapevolezza dell’esistenza di un obbligo ad una determinata scadenza. La causa di forza maggiore, invece, sussiste quando la condotta è dovuta all’assoluta e incolpevole impossibilità di uniformarsi all’obbligazione. Occorre così l’accadimento di un fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile che esuli del tutto dalla condotta dell’imprenditore. Nei reati omissivi, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, e non la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento. Con riferimento all’Iva, occorreva eseguire un accantonamento o comunque il versamento ogni 16 del mese o del trimestre nella misura risultante dalle liquidazioni.

Secondo la Cassazione, pertanto, la sistematica violazione dell’obbligo di versamento, esclude che la crisi di liquidità intervenuta possa rappresentare la causa di forza maggiore. Nella specie, l’improvvisa revoca degli affidamenti bancari non aveva alcuna rilevanza, atteso che l’impresa già in precedenza non accantonava (o versava) le somme dovute.

La decisione fornisce una lettura severa degli obblighi degli imprenditori ai fini del reato in questione. Finora, l’orientamento costante richiamava genericamente la necessità di un accantonamento dell’Iva da versare entro il termine rilevante ai fini penali. Ora, invece, secondo la Corte tale accantonamento, in concreto, potrebbe consistere nel versamento periodico dell’imposta.

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