La revoca della liquidazione in corso d’anno non richiede la doppia dichiarazione
Liquidazione
L’articolo 5, comma 3-bis del Dpr 322/1998 prevede che «in caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione». Si ritiene che il periodo d’imposta 2020 in cui viene deliberata la revoca dello stato di liquidazione non venga suddiviso in due periodi d’imposta, ma si considera unitario come se non vi fosse stata la liquidazione. La successiva messa in liquidazione determina però la suddivisione del periodo d’imposta 2020 in un periodo ante liquidazione e in quello successivo. Pertanto, si ritiene che la società dovrà presentare la dichiarazione del periodo ante liquidazione del 2020 (1° gennaio 2020 - 23 ottobre 2020) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla messa in liquidazione. Il reddito del periodo intercorrente tra la messa in liquidazione e la chiusura verrà determinato sulla base del bilancio finale e il liquidatore dovrà presentare la relativa dichiarazione entro nove mesi successivi al deposito del bilancio finale.
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