Adempimenti

La riduzione del fatturato dà diritto alla sospensione dei versamenti

La risposta a interpello 262: niente contributo del decreto Ristori-bis se l’attività non rientra nei codici Ateco previsti

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Stop al contributo a fondo perduto del cosiddetto decreto Ristori-bis se il codice attività non rientra tra quelli specificamente individuati. Spetta invece la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 anche alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che non esercitano le attività economiche limitate dal Dpcm del 3 novembre 2020, a condizione che nel mese di novembre 2020 abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Sono questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 262 del 19 aprile, a una società commerciale, che, dopo la chiusura della palestra disposta dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, considerata la collocazione del proprio locale, non ha potuto continuare l’attività.

La società ha chiesto se ha diritto:

• al contributo a fondo perduto (articolo 2 del Dl 149/2020, cosiddetto decreto Ristori-bis);

• alla sospensione dei versamenti (articolo 2 del Dl 157/2020).

Per l’agenzia delle Entrate, considerato che l’attività prevalente dichiarata dalla società non rientra tra i codici Ateco individuati dalla norma, quindi, diversamente da quanto avvenuto per le palestre, non è stata oggetto di sospensione, non è possibile accedere al contributo a fondo perduto.

Disco verde invece per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute in qualità di sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. La norma agevolativa è destinata agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

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