La rinuncia al credito da parte della società terza comporta la tassazione
Non si genera una sopravvenienza attiva solo se il versamento a fondo perduto o in conto capitale e l’eventuale rinuncia sono effettuati dal socio. Ma se l’apporto è stato fatto da una società terza senza vincoli partecipativi - ancorché appartenente allo stesso gruppo - l’eventuale rinuncia comporta la tassazione dei versamenti ricevuti. È quanto emerge dalla sentenza 264/2017 della Consulta depositata ieri che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Ctr Veneto.
La vicenda trae origine dalla ripresa a tassazione delle somme ricevute dalla società sottoposta a verifica a seguito dei finanziamenti erogati da società terze ma facenti parti del medesimo gruppo societario. Secondo la difesa erariale non era possibile applicare l’articolo 88 del Tuir, che prevede l’irrilevanza fiscale degli apporti, nonché della loro rinuncia, poiché l’erogazione non era stata effettuata da un socio ma da una terza società.
Il giudice remittente è dell'avviso che se può essere considerato socio anche un ente appartenente un gruppo unitario di imprese collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo, sia pure senza legali vincoli partecipativi, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale e l'eventuale rinuncia, non assumerebbero nessuna rilevanza fiscale.
Pertanto, l'esclusione della qualità di socio, anche alle società erogatrici ma appartenenti ad un medesimo gruppo, sebbene tra loro giuridicamente distinte, provocherebbe, in violazione dell'art.3 della Costituzione, una diversità di trattamento per una condizione sostanzialmente assimilabile, oltre alla violazione del principio di capacità contributiva.
Di diverso avviso è il giudice delle leggi che, considerando l'esenzione fiscale in questione, una disposizione di favore, ha escluso l'estensione del regime agevolativo all'erogazione effettuata da una società terza senza nessun vincolo di partecipazione della società beneficiaria.
Ciò in considerazione che l'irrilevanza fiscale della patrimonializzazione, che presuppone il conferimento a titolo di capitale, è strettamente subordinata al rapporto partecipativo, che non può essere identificato con l'appartenenza al medesimo gruppo posto che mancherebbe, in questo caso, il presupposto partecipativo al capitale sociale della società beneficiaria dell'apporto.
Corte costituzionale, sentenza 264/2017