Imposte

La rinuncia al rimborso per lo spettacolo annullato può dar diritto all’art bonus

La risoluzione 40/E/2020 riconosce che si configura un’erogazione liberale a favore dell’organizzatore

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Costituisce erogazione liberale la rinuncia al voucher emesso dagli organizzatori a fronte della impossibilità di svolgimento degli spettacoli. Con la risoluzione 40/E/2020 del 15 luglio l'agenzia delle Entrate accoglie la richiesta avanzata da una fondazione di un teatro di rilevanza nazionale con cui si chiedeva di poter qualificare come erogazioni liberali (nella fattispecie qualificabili come art-bonus) le somme assegnate all'ente a seguito della rinuncia al rimborso dei biglietti relativi agli spettacoli cancellati a causa della pandemia. Nello specifico la fondazione, rientrante tra le fondazioni lirico sinfoniche, aveva emesso, ai sensi dell'articolo 88 del decreto cura Italia (Dl 18/2020), a favore di coloro che avevano acquistato i biglietti per gli spettacoli teatrali e cinematografici annullati, dei voucher di importo pari al costo del titolo di acquisto.

Tuttavia, nell'ambito dell'attività di raccolta fondi avviata a seguito dell'emergenza sanitaria, la fondazione ha espresso l'intenzione di offrire la possibilità a coloro che hanno legittimamente richiesto il voucher, di rinunciare allo stesso, destinando volontariamente l'importo a titolo di erogazione liberale a sostegno delle attività della fondazione. A fronte della rinuncia l'ente provvederà ad emettere a favore dei benefattori, una specifica attestazione al fine di attestare e individuare puntualmente l'erogazione ricevuta. La decisione dell'agenzia delle entrate di riconoscere ai “rinuncianti” i benefici fiscali appare decisamente condivisibile e viene articolata con una serie di considerazioni che tengono conto anche delle specifiche modalità di pagamento utilizzate originariamente per l'acquisto del biglietto d'ingresso.

Innanzitutto per poter fruire delle agevolazioni fiscali è necessario che il sostenimento dell'onere risulti dalla ricevuta di versamento bancario oppure dall'estratto conto, in caso di pagamento con carta di credito o di debito. Qualora il pagamento avvenga con assegno oppure dalla ricevuta del versamento bancario non risulti indicata la causale, è necessario che la natura di liberalità sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario. Evidentemente nel caso di specie, dunque, il rilascio dell'attestazione da parte della fondazione è stato considerato dall'agenzia delle entrate come elemento sufficiente per integrare i requisiti sopra indicati. Trattandosi di una fondazione lirico sinfonica, peraltro, il parere all'agenzia delle entrate verteva sulla possibilità di ricondurre l'erogazione liberale nell'ambito dell’«art bonus».

La risposta positiva dell'Ufficio anche su questo fronte si lega alle caratteristiche dell'agevolazione contenuta all'articolo 1 del Dlgs 83/2014 per favorire lo svolgimento delle attività culturali. Stando alla norma citata infatti è concesso un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate per il sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche. La particolare natura del soggetto beneficiario, quindi, nel caso di specie consentirebbe di assegnare il credito d'imposta previsto per l'art bonus: a condizione, tuttavia, che nell'apposita attestazione emessa nei confronti dei destinatari del voucher che rinunciano allo stesso risulti espressamente la volontà di effettuare l'erogazione a favore della fondazione. Tenendo conto dei criteri indicati dall'agenzia delle entrate nella risoluzione in esame è evidente che il beneficio fiscale potrà essere assegnato a coloro che rinunciano al voucher in misura diversa a seconda della tipologia dell'ente organizzatore dell'evento.

Qualora si tratti di una Onlus, ad esempio, il “rinunciante” potrebbe dedurre l'intero importo erogato o beneficiare di una detrazione pari al 30 per cento dello stesso ai sensi dell'articolo 83 del Codice del terzo settore.

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