Imposte

La rinuncia al ruling riguarda tutti i cinque anni di durata dell’opzione

La risposta a interpello 99/2020 delle Entrate

di Giacomo Albano

La rinuncia al ruling per accedere al regime di autoliquidazione del patent box riguarda la procedura nella sua interezza, riferibile all’intero quinquennio di vigenza dell’opzione; pertanto, una volta effettuata la rinuncia, l’impresa non deve (e non può) presentare istanza di ruling per le annualità residue del quinquennio, in quanto ha rinunciato alla procedura per tutti i periodi di imposta coperti dall’opzione.

Il chiarimento arriva dalla risposta 99/2020 del 23 marzo, con cui le Entrate hanno analizzato gli effetti della rinuncia alla procedura di ruling in corso alla data di entrata in vigore del Dl Crescita, con conseguente opzione per il regime di autoliquidazione.

La fattispecie analizzata riguardava il caso di una società che aveva effettuato l’opzione per il quinquennio 2016-2020, presentando istanza di ruling (obbligatorio) nel 2016, rinunciando poi alla procedura di ruling nel corso del 2019, a seguito della possibilità introdotta dal Dl 34/2019.
A seguito della rinuncia, la società deve esercitare l’opzione annuale per l’esercizio della autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019. Secondo la società istante, l’opzione per l’autoliquidazione esercitata nella dichiarazione per il 2019 avrebbe lasciato “scoperto” il periodo d’imposta 2020, ultimo anno del quinquennio di vigenza dell’agevolazione. Pertanto, secondo la tesi prospettata, avrebbe dovuto presentare un’istanza di ruling per il solo 2020 (pur avendo presentato la rinuncia alla procedura), manifestando contestualmente l’espressa volontà di rinunciare al ruling optando per l’autoliquidazione.
La risposta delle Entrate ha rigettato la tesi prospettata, chiarendo che la rinuncia deve riguardare la procedura di patent box nella sua interezza, ovvero tutto il quinquennio di vigenza e tutti i beni immateriali che rientrano nel perimetro del ruling. Peranto, a seguito della rinuncia, l’impresa non può presentare istanza di ruling, in quanto ha rinunciato alla procedura per tutti i periodi di imposta coperti dalla opzione quinquennale (2016-2020 nello specifico). Resta inteso che, per beneficiare dell’agevolazione per il 2020, è tenuta ad esercitare l’opzione annuale per l’autoliquidazione.

La risposta delle Entrate, benchè riferita al regime transitorio, consente di chiarire un dubbio sollevato dagli operatori anche sulla disciplina a regime, a seguito della bozza di circolare pubblicata in consultazione lo scorso febbraio e non ancora emanata in forma definitiva.
La bozza ha infatti chiarito che, a regime, in caso di rinuncia alla procedura di ruling, l’impresa potrà effettuare l’autoliquidazione “a partire” dal periodo di imposta in cui viene abbandonata la procedura, senza tuttavia chiarire la sorte degli esercizi anteriori alla rinuncia, ovvero se per gli stessi resta in piedi la procedura di ruling o se la nuova opzione “trascina” anche gli esercizi precedenti, consentendo l’autoliquidazione anche in relazione al passato (con decorrenza dall’esercizio di abbandono del ruling).
La risposta all’interpello, ponendo l’accento sull’unitarietà della procedura di ruling (o del regime di autoliquidazione) per l’intero quinquennio, consente di ritenere corretta la seconda soluzione.

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