Imposte

La rinuncia del socio al credito finanziario rileva per i conteggi Ace

di Michele Brusaterra

Rileva ai fini Ace la rinuncia del socio a crediti di natura finanziaria e non anche la rinuncia a crediti di natura commerciale.

Il conteggio della base dell’aiuto alla crescita economica, Ace, su cui applicare il rendimento nozionale, che dal periodo d’imposta 2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è drasticamente sceso dal 4,75%, del periodo precedente, all’1,6% e che si attesterà, dal 2018, all’1,5%, non è così semplice, stante una serie di regole di cui si deve tenere conto.

In tema di variazioni in aumento rilevanti ai fini dell’agevolazione in commento, è bene ricordare innanzitutto che la rinuncia al credito, da parte del socio che, naturalmente, va ad incrementare il patrimonio netto della società, rileva dal momento della rinuncia stessa, andando rapportata ad anno. Se, quindi, per esempio, un socio avesse rinunciato ad un credito di euro 100 mila in data 1° luglio, per il periodo d’imposta in cui avviene la rinuncia tale somma rileva per la metà.

Un discorso particolare va effettuato, però, proprio sulla natura del credito rinunciato dal socio. Si può trattare, infatti, di somme date espressamente a prestito ossia di veri e propri finanziamenti del socio nei confronti della società, ma anche di crediti derivanti da rapporti di natura commerciale.

Nel primo casi si tratta, quindi, per la società, di un debito di natura finanziaria, che non scaturisce altro che da "prestito" effettuato dal socio che dovrebbe essere a quest’ultimo ritornato o alla scadenza pattuita nel contratto fra le parti, ovvero, in mancanza di una scadenza, come spesso avviene, non appena le "condizioni" societarie lo permettono.

Ma il socio potrebbe essere creditore della società partecipata, anche per rapporti di natura commerciale. Si pensi, a puro titolo esemplificativo, al socio titolare di una partita Iva che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi nei confronti della società partecipata.

Anche in questo caso, in un momento di necessità finanziaria della società, il socio potrebbe rinunciare al credito, seppure di natura commerciale, che, in ogni caso, diventerebbe un versamento in conto capitale.

In merito alla rilevanza Ace delle due tipologie di crediti rinunciati, nel silenzio dell’Amministrazione finanziaria che non è mai entrata nel merito di tale suddivisione, si legge, nella relazione illustrativa al Dm 14 marzo 2012, che: «hanno natura di conferimento in denaro anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale». Evidenzia, però, ancora la relazione, che: «a tal fine, in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro».

È chiaro, quindi, come, in base al documento citato, la sola rinuncia del socio a crediti derivanti da precedenti finanziamenti in denaro può essere "trasformata" in un incremento valido ai fini della determinazione della base imponibile Ace.

Da ciò discende che, qualora il socio vanti un credito di natura commerciale nei confronti della partecipata e desideri "trasformarlo" in patrimonio netto, è necessario che egli addivenga all’incasso di tale credito, e con il denaro effettui un finanziamento, successivamente da rinunciare, ovvero destini subito il denaro, ad esempio, ad un versamento in conto capitale, posta ideale di patrimonio netto.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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