Imposte

La rivalutazione dei beni non modifica le deduzioni di super e iperammortamento

Dal 2021 doppio binario tra la base di calcolo degli ammortamenti ordinari e quella del super e dell’iperammortamento

di Luca Gaiani

La rivalutazione del decreto agosto (articolo 110 del Dl 104/2020) non modifica le deduzioni per super e iperammortamento. L’importo della maggiorazione per investimenti resta infatti ancorato al costo effettivo sostenuto per l’acquisizione dei cespiti.

Dall’esercizio 2021, pertanto, si creerà, per i beni 4.0 oggetto di rivalutazione, un doppio binario tra la base di calcolo degli ammortamenti ordinari e quella del super e dell’iperammortamento.

Con l’applicazione dell’imposta sostitutiva, dal 2021 cresce il plafond delle manutenzioni deducibili, ma anche l’importo dei ricavi presunti per il test di operatività delle società di comodo.

Rivalutazione e agevolazioni

Il notevole appeal della nuova rivalutazione dei beni di impresa introdotta dall’articolo 110 del Dl 104/2020 (decreto agosto) induce le imprese a considerare con largo anticipo rispetto alla chiusura dei bilanci 2020 (nei quali la rivalutazione andrà effettuata) le opportunità offerte dal provvedimento.

La misura assai modesta dell’imposta sostitutiva (3%), unitamente alla deducibilità immediata dei maggiori ammortamenti, indurrà i contribuenti ad avvalersi della facoltà di riconoscimento fiscale della rivalutazione, salvo che per beni non ammortizzabili o con ammortamento molto lungo (quali gli immobili) e per i quali non vi sono prospettive di vendita (si veda l’altro pezzo in pagina).

Il maggior valore attribuito ai beni, se la rivalutazione è accompagnata dall’opzione per la sostitutiva, è riconosciuto ai fini Ires e Irap già dal periodo di imposta 2021 (Modello Redditi 2022).

Questo riconoscimento fiscale, è bene ricordarlo per chi si accinge a svolgere calcoli di convenienza della rivalutazione, non comporta un corrispondente incremento delle maxi deduzioni riconosciute a fronte di investimenti che hanno usufruito delle agevolazioni per super e iper ammortamento. Le maggiorazioni previste dalle diverse norme agevolative operano infatti sul costo di acquisizione dei beni, cioè sull’importo effettivamente fatturato a suo tempo dal fornitore (determinato secondo le regole dell’articolo 110 del Tuir), e non vengono dunque interessate dalla rivalutazione di tale costo.

Società di comodo

Dall’esercizio 2021 (che è quello da cui, secondo i principi contabili, si cominciano a stanziare gli ammortamenti sui valori rivalutati) le società che rivalutano (anche fiscalmente) beni che sono in regime di super e iperammortamento si troveranno dunque a fare i conti con una doppia base di calcolo degli ammortamenti: quelli contabili e fiscali “ordinari” agiranno ++nuovo, maggior valore iscritto in bilancio; il super e l’iper resteranno invece determinati secondo gli importi originari.

La rivalutazione con pagamento della imposta sostitutiva del 3% (ma non invece quella solo civilistica) aumenterà, sempre dall’esercizio 2021, l’importo su cui calcolare il plafond di deducibilità (5%) delle spese di manutenzione ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del Tuir.

Dal medesimo periodo di imposta 2021, i maggiori valori iscritti sui beni (sempre solo se con opzione per la rilevanza fiscale) dovranno essere considerati anche per il calcolo dei ricavi presunti delle società non operative (articolo 30, Legge 724/1994). In particolare, nei conteggi del 2021, la media triennale del costo fiscale dei beni si determinerà utilizzando il valore ante rivalutazione per 2019-2020 e quello rivalutato per 2021 (risoluzione 101/E/2013).

Ad esempio, per un impianto di costo pari a 100, rivalutato di 30, la media sarà [(100+100+130) : 3] = 110. Nel 2022, la media terrà invece conto, per due anni, del valore rivalutato (2021-2022) e per uno di quello originario. Se la rivalutazione riguarda immobili abitativi, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, al valore come sopra determinato si applicherà – per il conteggio dei ricavi - il particolare coefficiente del 4 per cento.

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