Adempimenti

La rivalutazione del Dl Agosto può fare il bis con la legge di Bilancio

Possibile incrementare il valore di beni d’impresa già oggetto dell’agevolazione della manovra, ma serve attenzione

di Stefano Mazzocchi

Convivenza possibile – ma da gestire con attenzione – tra le due rivalutazioni dei beni d’impresa previste dal decreto Agosto (articolo 110 del Dl 104/2020) e dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 696, e seguenti della legge 160/2019).

Il decreto Agosto dispone l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, riproponendo in sostanza apparentemente quanto previsto – solo alcuni mesi prima – dalla legge di Bilancio 2020.

Vi sono peraltro differenze sostanziali sotto il profilo dell’ambito applicativo e, soprattutto, del trattamento fiscale delle due rivalutazioni: mentre per effetto della manovra 2020 potevano essere rivalutati i beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, per il Dl 104/2020 la rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2020). Con la conseguenza che i beni “immessi” nel patrimonio aziendale nel corso dell’esercizio 2019, possono, in presenza di tutti gli altri requisiti prescritti, essere oggetto della rivalutazione disposta con il decreto Agosto.

La nuova rivalutazione prevede la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale: il beneficio, quindi, può avere esclusivamente valenza contabile. Un’altra novità che caratterizza l’ultima edizione della misura attiene alla possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene: cade pertanto l’obbligo di procedere con la rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Un aspetto particolare riguarda la possibilità di avvalersi della rivalutazione disposta con il decreto Agosto anche con riferimento ai beni già oggetto di una rivalutazione effettuata sulla base (e alle relative condizioni) della manovra 2020, il che – come detto – può avvenire esclusivamente per i beni risultanti dal bilancio relativo sia all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, sia a quello successivo.

In tal caso, nel silenzio della norma, pare ragionevole ritenere che le due procedure debbano necessariamente avere vita autonoma e rifuggire da qualsiasi tipo di “contaminazione”, nel senso che:

1. sotto il profilo civilistico, l’importo iniziale “di partenza” della seconda rivalutazione non può che essere quello già rivalutato ai sensi della legge 160/2020. Al riguardo si consideri che per effetto del secondo comma del richiamato articolo 110 del Dl 104/2020, «la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello» in corso al 31 dicembre 2019;

2. sotto il profilo tributario, invece, decorrendo il maggior valore dei beni ai fini fiscali (imposte sui redditi e Irap) dal terzo esercizio sociale o periodo d’imposta successivo a quello dell’avvenuta rivalutazione, l’eventuale ulteriore rivalutazione – effettuata sulla base del Dl 104/20 – potrebbe non avere quale base di calcolo l’importo rivalutato sulla base della legge di Bilancio 2020.

Tuttavia si propenderebbe per una soluzione positiva del problema poiché la prima rivalutazione è solo differita temporalmente con la conseguenza che il primo valore rivalutato risulterebbe fiscalmente già “coperto” dall’imposta sostitutiva versata sulla base del provvedimento del dicembre 2019, indipendentemente dal suo utilizzo.


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